Direzione Centrale Pensioni
Premessa
Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”.
L’art. 24 del citato decreto legge ha introdotto, tra l’altro, nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.
Come esplicitato dalla stessa norma, le disposizioni ivi contenute sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo.
La norma in esame è ispirata ai principi e criteri di: a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli; b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; d) semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.
Tenuto conto delle considerazioni formulate, con nota n. 2680 del 22 febbraio 2012, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente alle disposizioni di cui all’articolo 24, ed alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione con modificazioni del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l’applicazione della normativa in argomento.
Dal 1° gennaio 2012 per i lavoratori e le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a decorrere dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalle seguenti prestazioni: pensione di vecchiaia e pensione anticipata.
Le predette prestazioni pensionistiche si conseguono esclusivamente sulla base dei requisiti di seguito illustrati.
1. Pensione di vecchiaia(art. 24, commi 6 e 7)
1.1 Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dei seguenti requisiti.
1.1.1 Requisito anagrafico
Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:
a) per le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima:
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
b) per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
c) per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e per le lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'A.G.O. di cui all’art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni:
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
d) per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i seguenti soggetti: - non vedenti (art. 1, comma 6, del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. n. 65 del 1995); - invalidi in misura non inferiore all’80% (art. 1, comma 8, del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. 65 del 1995).
1.1.2 Requisito contributivo
Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato.
1.2 Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996
A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti al punto 1.1, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno2012, a1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia). Il predetto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva di cui sopra restano confermate le disposizioni di cui all’art. 1, comma 40, della legge n. 335 del1995 inmateria di accrediti figurativi (vedi circolare n. 180 del 1996, punto 2.2.1);
b) 70 anni di età e 5 anni di contribuzione “effettiva”, a prescindere dall’importo della pensione. Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 70 anni, al fine dell’adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di tre mesi, per effetto del D.M. 6 dicembre2011. Inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi di adeguamento.
1.3 Trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità (art. 1 della legge n. 222 del 1984)
L’assegno ordinario di invalidità è trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia al compimento dell’età anagrafica prevista nelle singole gestioni assicurative dalla normativa in esame (punto 1.1.1. della presente circolare) in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione e contribuzione a condizione che gli interessati abbiano cessato il rapporto di lavoro dipendente.
1.4 Pensione supplementare e supplementi di pensione
Per effetto dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dall’art. 24 del decreto in esame, il diritto alla pensione supplementare (art. 5, legge n. 1338 del 1962), si consegue al raggiungimento dei requisiti anagrafici indicati al punto 1.1.1. della presente circolare.
I medesimi requisiti anagrafici trovano applicazione ai fini della liquidazione del supplemento di pensione, laddove la relativa disciplina subordina il riconoscimento del diritto al compimento dell’età pensionabile o al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia nella Gestione in cui deve essere liquidato il supplemento (art. 7, legge n. 155 del 1981).
1.5 Maggiorazione convenzionale per la pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984
Tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 24, comma 2, del decreto in esame, per le pensioni di inabilità con decorrenza dal 1° febbraio 2012 la maggiorazione convenzionale, di cui all’art. 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si calcola secondo le regole del sistema contributivo (v. articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
Relativamente al calcolo della maggiorazione dell’anzianità contributiva, secondo le regole del sistema contributivo, si rinvia alle istruzioni fornite con circolare n. 180 del 1996, punto 3.
1.6 Ripristino della pensione di invalidità sospesa
La nuova disciplina introdotta dall’art. 24 del decreto in esame, in materia di requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia, trova applicazione nel caso di ripristino della pensione di invalidità sospesa ai sensi dell’art. 8, della legge 11 novembre 1983, n. 638, per coloro che al 31 dicembre 2011 non hanno raggiunto l’età pensionabile prevista dalla disciplina vigente a tale data. Per le pensioni di invalidità sospese, da ripristinare al compimento dell'età successivamente al 31 dicembre 2011, devono essere osservati i nuovi limiti di età di cui al punto 1.1.1. della presente circolare.
2. Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11)
2.1 Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
A decorrere dal 1° gennaio 2012 i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata ove in possesso delle seguenti anzianità contributive:
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa.
Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
In altri termini, la riduzione è pari all’1% per ciascuno degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di 62 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato all’età di 60 anni subirà una riduzione del 2%, ovvero, 1%+1%) e al 2% per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato all’età di 58 anni subirà una riduzione del 6%, ovvero, 1%+1%+2%+2%).
Nel caso in cui l'età di accesso al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.
La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva:
- pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; - inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.
Al riguardo, si fa presente che il comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto legge n. 216 del 2011 convertito dalla legge n. 14 del2012 ha stabilito che le disposizioni dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del più volte citato decreto legge n. 201 del2011, inmateria di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Pertanto, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva utile per conseguire, da parte dei soggetti di che trattasi, la pensione anticipata senza la riduzione in parola deve essere valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2-quater del predetto articolo 6.
2.2 Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996
A decorrere dal 1° gennaio 2012 i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a)
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell’assicurato, fermo restando che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, e quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.
Nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico nel caso di accesso alla pensione ad un’età anagrafica inferiore a 62 anni.
b) al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari per l'anno2012 a2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Detto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 63 anni è incrementato di tre mesi, al fine dell’adeguamento alla speranza di vita, come previsto dal D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Decorrenza delle prestazioni pensionistiche (art. 24, comma 5)
Ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata non si applica la disciplina in materia di decorrenze del trattamento pensionistico di cui all’art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestre mobili).
Pertanto, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 155 del 1981 la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti; su richiesta dell’interessato dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
Per effetto dell’art. 22, comma 5, della legge n. 153 del 1969, la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Ai fini del conseguimento delle predette prestazioni pensionistiche è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 1, comma 7, del d. lgs. n. 503 del 1992 per la pensione di vecchiaia e per effetto dell’art. 22, comma 1, lett. c, della legge n. 153 del 1969 per la pensione anticipata (vedi circolare n. 89 del 2009).
4. Introduzione del sistema contributivo con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012(art. 24, comma 2)
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, del decreto in esame, la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.
La disposizione riguarda i lavoratori iscritti all’A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni.
Con riferimento a tali soggetti, la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo anziché quello retributivo previsto dalla previgente normativa. Pertanto, con riferimento ai lavoratori iscritti all’A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni, la pensione è calcolata secondo le regole del sistema misto e quindi l’importo è determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, calcolata secondo il sistema retributivo; b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, calcolata secondo il sistema contributivo.
Per le modalità di calcolo della quota relativa alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, si richiamano le istruzioni contenute nelle circolari n. 14 del 16 gennaio 1996 e n. 180 del 14 settembre 1996.
Nulla è innovato con riferimento ai soggetti in possesso di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, per i quali trova applicazione il regime di calcolo misto.
5. Soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo
L’art. 24, comma 7, del decreto in esame, nel far salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n.417, hasoppresso il rinvio operato dall’art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 ai requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, di cui all’art. 1, comma 19, della legge n. 335/1995.
Pertanto, resta salva la facoltà dei lavoratori iscritti all’A.G.O. e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che, al momento dell’opzione, abbiano anche maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema medesimo.
Di conseguenza, ai soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, introdotte dall’art. 24 del decreto in esame, previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (vedi punti 1.1. e 2.1. della presente circolare).
6. Disposizioni eccezionali (art. 24, comma 15-bis)
In via eccezionale:
a) i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’A.G.O. e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento del 64° anno di età al ricorrere delle seguenti condizioni: - possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31 dicembre 2012; - maturazione entro il 31 dicembre 2012 dei requisiti per il trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 (circolare n. 60 del 15 maggio 2008, punti 1.1 e 2.1);
b) le lavoratrici dipendenti del settore privato iscritte all’A.G.O. e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento di vecchiaia alternativamente: - al ricorrere dei presupposti di cui al punto 1.1. - al compimento del 64° anno di età, ove in possesso al 31 dicembre 2012 di un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e di un’età anagrafica di almeno 60 anni.
Le predette disposizioni si applicano ai lavoratori ed alle lavoratrici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto in esame (28 dicembre 2011) svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Ai fini dell’identificazione dei soggetti ai quali sono applicabili le disposizioni eccezionali in esame rileva la natura giuridica privata del rapporto di lavoro.
Al requisito anagrafico di 64 anni, si applica l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Per quanto riguarda la disciplina delle decorrenze rispettivamente della pensione anticipata e della pensione di vecchiaia si fa rinvio a quanto illustrato al punto 3 della presente circolare.
7. Categorie di lavoratori ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente
Ai sensi dell’art. 24, commi 3,14 e 15 del decreto in esame, per quanto riguarda i requisiti di accesso e la disciplina delle decorrenze delle prestazioni pensionistiche, continuano a trovare applicazione le disposizione previgenti alle categorie di lavoratori che di seguito si illustrano.
7.1 Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
I lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, conseguono il diritto a detti trattamenti secondo la previgente normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
Per quanto riguarda la certificazione del diritto si rinvia ai chiarimenti forniti con il messaggio n. 24126 del 20 dicembre 2011.
Detti lavoratori possono comunque accedere alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata sulla base dei requisiti richiesti dall’art. 24, commi da6 a11, qualora possano conseguire il trattamento pensionistico anticipatamente per effetto della mancata applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all’art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010.
7. 2 Lavoratrici in regime sperimentale
Alle lavoratrici che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono optare, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.
Alle predette lavoratrici continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i requisiti di accesso, le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore del decreto (vedi circolari n. 105 del 2005 e n. 60 del 2008).
Nei confronti delle suddette lavoratrici continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze di cui alla legge n. 122 del 2010 (circolare n. 53 del 2011) e trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, inmateria di adeguamento alla speranza di vita.
7. 3 Altre categorie di lavoratori
Secondo quanto previsto dall’art. 24, commi 14 e 15, del decreto in esame, come modificato ed integrato dall’articolo 6, commi 2 ter, 2-quater e 2 septies, del decreto legge n. 216 del 2011 convertito dalla legge n. 14 del 2012, continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i requisiti di accesso e la disciplina delle decorrenze, nei limiti delle risorse prestabilite, le disposizione previgenti alla data di entrata in vigore del decreto, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, ai seguenti soggetti:
a) lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
c) lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà. In tale secondo caso, gli interessati restano tuttavia a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
d) lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
e) lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.
7.3.1 Lavoratori di cui all’art. 6 e 6-bis del decreto legge n.216 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2012.
I commi 2-ter e 2-septies, dell’articolo 6 del decreto legge n.216 inoggetto hanno aggiunto altre categorie di lavoratori, oltre quelle previste dall’art. 24, comma 14, secondo le procedure stabilite e nei limiti delle risorse prestabilite di cui al comma 15 dell’articolo 24, che di seguito si illustrano.
Il comma 2-ter ha incluso i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31dicembre2011, inragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge n.201 del 2011 (6 dicembre 2011).
Il comma 2-septies, aggiungendo alla lettera e) del comma 14 dell’art. 24 la lettera e-bis, ha incluso i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;
Per tale ultima categoria, si richiama la circolare n. 60 del 2008, con la quale sono state illustrate le disposizioni dell’articolo 1, comma 6, lettera a) della legge n. 243 del 2004 come modificata dalla legge n. 247 del 2007, e in particolare, nella prima parte – Diritto a pensione – è stato precisato tra l’altro che il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni.
7.3.2 Monitoraggio (art. 24, comma 15)
L’art. 24, comma 15, del decreto in esame ha stabilito che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 14 ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del benefici di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 240 milioni di euro per l’anno 2013, 630 milioni di euro per l’anno 2014, 1.040 milioni di euro per l’anno 2015, 1.220 milioni di euro per l’anno 2016, 1.030 milioni di euro per l’anno 2017, 610 milioni di euro per l’anno 2018 e 300 milioni di euro per l’anno 2019.
Il comma 2-ter dell’articolo 6 del decreto n.216 hastabilito la proroga al 30 giugno 2012 del termine per l’emanazione del decreto ministeriale di cui sopra.
Il comma 2-septies dell’articolo 6 del decreto n.216 hamodificato il limite delle risorse predeterminate di cui sopra da 240 milioni di euro a 245 milioni di euro per l’anno 2013 e da 630 milioni di euro a 635 milioni di euro per l’anno 2014.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell’inizio del periodo di esonero, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto in esame. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato con il citato decreto ministeriale, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione in esame. Nell’ambito del predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente al beneficio in esame e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall’ articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di che trattasi i quali maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita.
Si fa riserva di ulteriori istruzioni per quanto attiene ai tempi e alle modalità dell’attività di monitoraggio.
7.3.3 Clausola di salvaguardia
L’art. 6-bis del decreto n. 216 prevedeuna clausola di salvaguardia qualora, in seguito all'inclusione dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio, risultasse sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 24, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il raggiungimento del limite delle risorse ivi previsto, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari dal predetto comma 2-ter potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 15, solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, considerando prioritariamente i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n.845, in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri.
8. Trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati
Nell’ottica del generale principio di armonizzazione cui si ispira la riforma i lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato rimpatriati, a decorrere dal 1° gennaio 2012, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento del requisito anagrafico di 66 anni, con conseguente applicazione degli incrementi per speranza di vita, previsto per la generalità dei lavoratori (v.1.1.1, lettera c) della presente circolare).
Resta fermo che tali lavoratori possono conseguire la pensione di vecchiaia al compimento del predetto requisito anagrafico anche in deroga ai minimi contributivi previsti dalla normativa vigente per la liquidazione del trattamento secondo le regole del sistema contributivo
Tale deroga non opera per i lavoratori extracomunitari che hanno titolo alla liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema retributivo o misto (circolare n. 45 del 2003).
9. Assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità od ai superstiti, per cause di servizio (art. 6 della legge n. 222 del 1984)
L'articolo 6 del decreto in esame abroga tra l'altro l'istituto della pensione privilegiata. Da una lettura sistematica della norma si rileva che la disposizione non è riferita ai trattamenti previdenziali del regime generale. Pertanto l'assegno privilegiato di invalidità, la pensione privilegiata di inabilità ed ai superstiti per cause di servizio, disciplinati dall'articolo 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, continueranno ad essere liquidati secondo le modalità già in vigore.
10. Totalizzazione dei periodi assicurativi (art. 24, comma 19)
L’art. 24, comma 19, del decreto in esame, con effetto dal 1° gennaio2012, hasoppresso all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, le parole ", di durata non inferiore a tre anni,".
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012 , è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ancorché inferiori a tre anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione di cui al d. lgs. n. 42 del 2006 e successive modificazioni.
Tenuto conto che la disposizione di cui sopra ha solo soppresso il requisito contributivo minimo per l’accesso al regime di totalizzazione, nulla è innovato rispetto ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti per il diritto alle prestazioni pensionistiche di cui al d. lgs n. 42 del 2006.
Peraltro, per tali prestazioni continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze, già prevista per i lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 122 del 2010 e trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, inmateria di adeguamento alla speranza di vita.
11. Fondi speciali
11.1 Soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
Le nuove disposizioni relative all’accesso alle prestazioni sopra indicate non si applicano ai lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che rivestano la qualifica di “personale viaggiante”, non essendo stata modificata la disposizione speciale di cui al comma 6 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 414 del 1996 che in materia di età pensionabile conferma le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ossia 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.
Continua pertanto ad applicarsi alla suddetta categoria di lavoratori la disciplina introdotta dalla legge n. 122 del2010 inmateria di decorrenza del trattamento pensionistico; continuano altresì ad applicarsi, ai sensi della predetta legge n. 122 del 2010, le disposizioni previste dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del2007 intema di decorrenza del trattamento pensionistico nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (messaggio n. 5891 dell’ 8 marzo 2011).
11.2 Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
11.2.1 Pensione di vecchiaia
Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 997, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia si consegue con un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio. Pertanto l'età anagrafica richiesta nel Fondo è quella ridotta di cinque anni rispetto a quella risultante in seguito alle innovazioni sopra descritte.
Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è quindi richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:
a) per le lavoratrici:
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
b) per i lavoratori:
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Inoltre, si rammenta che, ai sensi del comma 11 dell’art. 3 del d.lgs. n. 164 del 1997, per i lavoratori iscritti al Fondo volo successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile e per l'applicazione dei coefficienti di trasformazione, un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni. Anche in tali casi, l'età anagrafica minima richiesta nel Fondo è quella ridotta fino a cinque anni rispetto a quella in vigore nel regime generale (vedi tabelle punto 1.1.1 della presente circolare).
11.2.2 Pensione anticipata
I lavoratori iscritti al Fondo volo, ai sensi del comma 3 del d.lgs. n. 164 del 1997, possono richiedere la corresponsione della pensione anticipata al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto ai requisiti previsti dalla normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni e sempreché il lavoratore possa far valere 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo ovvero, relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei tecnici di volo e dei piloti collaudatori, 15 anni.
11.3 Lavoratori marittimi
Continua a trovare applicazione la previgente normativa in materia di età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 503 del 1992, per le seguenti categorie di lavoratori marittimi: piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni presso i porti italiani, e il personale abilitato al pilotaggio ai sensi dell'articolo 96 del codice della navigazione, i quali conseguono il diritto a pensione di vecchiaia a 60 anni, gli uomini e a 55 anni, le donne.
Resta ferma, infine, la previsione di cui all’articolo 31 della legge n. 413 del 1984, secondo la quale i lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia a 55 anni di età, a condizione cha facciano valere i requisiti previsti dalla citata norma.
Continua ad applicarsi ai lavoratori marittimi con qualifica di pilota di porto la disciplina introdotta dalla legge n. 122 del2010 inmateria di decorrenza del trattamento pensionistico; continuano altresì ad applicarsi, ai sensi della predetta legge n. 122 del 2010, le disposizioni previste dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del2007 intema di decorrenza del trattamento pensionistico nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (messaggio n. 1256 del 19 gennaio 2011).
11.4 Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Ai sensi del comma 18 dell’art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge 6 dicembre 2011 n. 214, le nuove disposizioni relative all’accesso alle prestazioni pensionistiche si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale Ferrovie.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i precedenti limiti di età previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, differenziati in relazione all’attività svolta (58, 60 o 62 per il personale “viaggiante” e di “macchina”; 65 o 66 per il restante personale), sono sostituiti dal requisito anagrafico unico di 66 anni per gli uomini e di 62 anni per le donne con la graduale elevazione fino a 66 anni (art. 24, comma 6). I predetti nuovi requisiti devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita previsti dal 2013 per la generalità dei lavoratori.
Ne consegue che, in virtù dell’elevazione del limite di età, non trovano più applicazione, dal 1° gennaio 2012, gli aumenti di valutazione del servizio ferroviario previsti per quelle qualifiche che conseguivano il diritto alla pensione di vecchiaia a 58 o 60 anni.
L’anzianità contributiva minima necessaria, in presenza del requisito anagrafico, è pari a 20 anni (art. 24, comma 7).
Per l’accesso alla pensione anticipata si applicano le norme riportate al punto 2 della presente circolare.
Nei confronti degli iscritti al Fondo speciale per i dipendenti delle Ferrovie Italiane S.p.A. e al Fondo di quiescenza Poste trova, inoltre, applicazione l’articolo 6 del decreto legge 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, che ha abrogato, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l’istituto della pensione privilegiata.
11.5 Fondo di Quiescenza Poste
Nei confronti degli iscritti al Fondo di quiescenza Poste trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, relative alle gestioni sostitutive dell’AGO.
Peraltro, nei confronti dei predetti soggetti trova applicazione l’articolo 6 del decreto in esame, che ha abrogato, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l’istituto della pensione privilegiata.
11.6 Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica
Le innovazioni in oggetto non trovano applicazione nel Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
11.7 Altri Fondi speciali
Le disposizioni illustrate con la presente circolare trovano applicazione anche nei confronti degli iscritti ai seguenti Fondi :
Infine, le innovazioni in oggetto si applicano anche ai fondi integrativi. Quindi gli iscritti alle gestioni di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, nonché gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale dell’ex Consorzio autonomo del porto di Genova e dell’ex Ente autonomo del porto di Trieste conseguono il trattamento pensionistico esclusivamente in presenza dei requisiti previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria, come sopra modificata.
12. Contributo di solidarietà
Ai sensi del comma 21 dell’art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del2011, adecorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.
L'ammontare della misura del contributo è definito dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del predetto decreto-legge ed è determinato è determinato in rapporto al periodo di iscrizione antecedente all'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria.
Si riporta di seguito la tabella A di cui all'Allegato n. 1 del predetto decreto-legge, con l’indicazione dei Fondi di previdenza interessati dal contributo e della misura dello stesso, articolata rispettivamente per pensionati e per lavoratori, facendo inoltre presente che il predetto contributo è determinato utilizzando le anzianità contributive maturate sino al 31 dicembre 1995. TABELLA A - Contributo di solidarietà
Ai sensi della predetta norma, rimangono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, nonché le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.
In ogni caso, il trattamento pensionistico, al netto del contributo di solidarietà, non può essere inferiore a 5 volte il trattamento minimo.
Si evidenzia infine che per le pensioni a carico del Fondo volo l'imponibile su cui va calcolato il contributo è quello comprensivo della quota di pensione capitalizzata.
13. Prestazioni assistenziali
A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno sociale di cui all’art. 3 comma 6 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e degli assegni sociali sostitutivi di invalidità civile (di cui agli artt. 10 delle Legge 26 maggio 1970 n. 381 e 19 della Legge 30 marzo 1971 n. 118 ) è elevato a 66 anni.
Resta in ogni caso fermo, a decorrere dal 2013 (come stabilito dall’art. 18 comma 4 Legge n. 111 del 15 luglio 2011), il meccanismo di adeguamento del requisito anagrafico di accesso alle suddette prestazioni agli incrementi di speranza di vita introdotto dall’art. 12 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010.
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
14. Soppressione degli Enti INPDAP ed ENPALS – modalità di presentazione delle domande
La legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, all’art. 21, comma1, hadisposto la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS dal 1° gennaio 2012, con attribuzione delle relative funzioni all’INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.
In attesa di successive indicazioni che saranno diramate a seguito dell’emanazione dei decreti interministeriali di natura non regolamentare previsti dal comma 2 del citato art. 21, le domande di prestazioni devono essere presentate, secondo le consuete modalità, dagli iscritti degli enti soppressi presso le rispettive strutture territoriali dell’INPDAP e dell’ENPALS. Le novità normative introdotte dall’art. 24 del decreto legge n. 211 convertito dalla legge n. 214 del 2011 e dagli articoli 6 e 6-bis del decreto legge n. 216 convertito dalla legge n. 14 del 2012, relative alle prestazioni erogate dalle gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS, verranno illustrate con distinte circolari.
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