Roma, 16/03/2011
Circolare n. 53
|
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
|
OGGETTO: |
Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”. Chiarimenti |
SOMMARIO: |
Integrazioni e modifiche delle istruzioni fornite con circolare n. 126 del 25 settembre 2010 in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici |
Premessa
Con circolare n. 126 del 25 settembre 2010, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 22 settembre 2010 prot.04/UL/004915/l, è stata illustrata, tra l’altro, la nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di anzianità e di vecchiaia introdotta dall’art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 122 del 2010.
Preliminarmente si ritiene opportuno precisare, in relazione ad alcune richieste di chiarimenti pervenute da parte delle Strutture territoriali, che:
- le nuove decorrenze si applicano esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011, mentre non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010, anche se a tale data non siano ancora aperte le “finestre di accesso” al pensionamento previste dalle leggi n. 243/2004 e n. 247/2007;
- la legge n. 122 del 2010 non ha modificato i requisiti di età anagrafica e di contribuzione previsti dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del 2007 (v. in proposito circolare n. 60 del 2008). Infatti la legge n. 122 ha introdotto soltanto una nuova disciplina in materia di decorrenze di accesso ai trattamenti pensionistici.
Ciò premesso con la presente circolare, che tiene conto del parere espresso dal Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 04/UL/000911/P del 22/02/2011 in merito ad alcune problematiche interpretative sottoposte all’esame del predetto Dicastero, si forniscono precisazioni al fine di assicurare l’uniforme applicazione sul territorio della normativa sopra indicata.
1) Soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 e lavoratrici che accedono al pensionamento di anzianità con il regime sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004.
Con la nota di cui sopra è cenno, il Ministero del Lavoro in sintonia con le linee interpretative concordate con il covigilante Ministero dell’Economia, ha interessato l’Istituto a rettificare gli ultimi due capoversi contenuti nel punto 1.1 della circolare n. 126 del 2010.
Nei predetti due capoversi della circolare da ultimo citata , è stato precisato che “Sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina coloro che accedono al trattamento pensionistico di anzianità sulla base di una disciplina diversa da quella prevista dall’articolo 1, comma 6, delle legge n. 243/2004.
Pertanto si ritiene che la nuova disciplina delle decorrenze introdotta dalle disposizioni in oggetto non sia applicabile alle lavoratrici che accedono al pensionamento di anzianità con il regime sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004.”
Ciò posto, al riguardo il predetto Ministero ha precisato che la nuova disciplina in materia di decorrenze delle pensioni, dettata dall’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 deve essere applicata anche ai soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 e alle donne che accedono al trattamento pensionistico di anzianità secondo il regime sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004.
Relativamente ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007, si conferma che qualora gli stessi maturino i requisiti contributivi e di età anagrafica entro il 31 dicembre 2010, potranno beneficiare della previgente normativa in materia di decorrenze per l’accesso alla pensione di anzianità .
Si rammenta, inoltre, che non è richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti volontari.
Resta fermo che anche le lavoratrici che accedono al regime sperimentale qualora maturino i requisiti contributivi e di età anagrafica richiesti entro il 31 dicembre 2010 potranno beneficiare della previgente normativa in materia di decorrenze per l’accesso alla pensione di anzianità.
2) Pensione supplementare.
Le nuove decorrenze di accesso ai trattamenti pensionistici introdotte dalla legge n. 122 del 2010 devono trovare applicazione anche in relazione a domande intese ad ottenere la pensione supplementare, in presenza di maturazione dei prescritti requisiti successivamente al 31 dicembre 2010, da lavoratori iscritti all'AGO o alla Gestione separata che abbiano conseguito il diritto alla pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell'AGO stessa.
A tal proposito, si precisa che nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione supplementare il differimento di 12 e/o 18 mesi opera dalla data di compimento dell’età pensionabile richiesta per accedere alla predetta prestazione, mentre non rileva la decorrenza della pensione principale liquidata o in corso di liquidazione a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’AGO (v.msg. n.9632 del 2009).
I trattamenti in parola decorrono dal primo giorno del mese successivo allo scadere del citato differimento di 12 o 18 mesi ed il relativo diritto rimane in ogni caso soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione.
Peraltro, qualora gli interessati presentino la domanda di pensione supplementare successivamente al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia (60 donne e 65 uomini), in presenza di tutti i requisiti di legge richiesti, si dovrà applicare il differimento dei 12 e/o 18 mesi dalla data di compimento dell’età anagrafica richiesta per detta prestazione.
Qualora alla data di presentazione della domanda siano già trascorsi i 12 o 18 mesi dal compimento dell’età pensionabile, potrà essere liquidato il trattamento in parola dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
3) Pensione di vecchiaia da liquidare, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del d.lgs n. 503 del 1992, in favore di assicurati portatori di grado di invalidità non inferiore all’80%.
Al riguardo si richiamano i criteri illustrati con messaggio n. 11136 del 2008.
Pertanto qualora lo stato di invalidità sia accertato nella misura richiesta dal d.lgs 503 del 1992, per la determinazione della decorrenza della pensione si dovrà tener conto della data di compimento dell’età richiesta (55 donne e 60 uomini) e da questa far trascorrere il periodo di 12 mesi richiesto dalla legge n. 122 del 2010.
Qualora lo stato di invalidità venga ritenuto sussistente da data successiva al compimento dell’età pensionabile di cui sopra, si dovrà tener conto del mese in cui è sussistente lo stato di invalidità nella misura di legge e da questo applicare il differimento dei 12 mesi.
4) Assegno ordinario di invalidità: trasformazione in pensione di vecchiaia.
L’articolo 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984 stabilisce che “al compimento dell’età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l’assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia”.
La disciplina introdotta dalla legge n. 122/2010 in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia si applica nella predetta fattispecie.
In tale contesto, l’assegno ordinario di invalidità, ove ricorrano i requisiti sanitari, continuerà ad essere erogato in attesa del verificarsi delle condizioni di accesso al pensionamento di vecchiaia.
Nell’ipotesi di assegno ordinario di invalidità soggetto a conferma, si precisa che il titolare, ancorchè abbia compiuto l’età pensionabile, ha l’onere di presentare la domanda di conferma secondo le regole generali (v. circolare n. 262 del 3/12/1984, p. 1.7) in attesa dell’apertura della finestra di accesso alla pensione di vecchiaia.
5) Fondo Volo.
Il diritto a pensione di vecchiaia o anzianità nel Fondo Volo si consegue quando i tre requisiti previsti di età , contribuzione e contribuzione minima sono soddisfatti. Pertanto se anche uno solo dei requisiti viene conseguito successivamente agli altri, è da quel momento che decorrono i 12 mesi previsti dalla legge 122.
6) Pensione di vecchiaia a carico della Gestione Separata
Il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata, secondo quanto statuito dall’articolo 12, comma 2 lett. b) , si consegue trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi, a nulla rilevando che il soggetto sia iscritto o non iscritto, al momento del pensionamento, ad altra forma pensionistica obbligatoria.
Come già evidenziato nella premessa della presente circolare, la più volte citata legge n. 122 non ha modificato i requisiti contributivi e anagrafici per il conseguimento del diritto ai trattamenti pensionistici, pertanto anche per quanto riguarda la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo le innovazioni sono relative alla sola disciplina di accesso a detto trattamento.
Sull’argomento si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.
La legge n. 247 del 2007, relativamente ai requisiti amministrativi richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia nei confronti degli iscritti alla gestione separata, ha distinto i soggetti non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria da quelli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria.
Pertanto, per i soggetti iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, il periodo di scorrimento dei 18 mesi si applicherà dalla data in cui saranno perfezionati i requisiti di età e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia nei confronti dei lavoratori dipendenti (v. circolare n. 60 del 2008 – parte prima: punto 2.3.1).
Relativamente, invece, ai soggetti assicurati alla gestione separata e iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, detto slittamento decorrerà dal momento in cui saranno perfezionati i requisiti di età anagrafica e di contribuzione previsti per gli iscritti alle gestioni autonome (v. circolare n. 60 del 2008 – parte prima: punto 2.3.2).
Per completezza, si richiama il messaggio n. 23916 del 29/10/2008 con il quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla data cui fare riferimento per stabilire la condizione di iscritto o meno ad altra forma pensionistica.
7) Lavoratori ex LSU o ASU collocati in prepensionamento anticipato di vecchiaia
I soggetti in argomento conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti richiesti per la liquidazione del trattamento definitivo di vecchiaia.
8) Lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
Con circolare n. 126 del 2010, per quanto riguarda i lavoratori collocati in mobilità ordinaria, secondo quanto previsto dal comma 5, del citato articolo 12, è stato precisato che le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 continuano altresì ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 (art. 12, comma 5):
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Relativamente ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma 5, si rende noto che l’articolo 1, comma 37 della legge n. 220 del 2010, ha disposto la sostituzione alla lettera a) del comma 5 dell’art. 12 del d.l. n. 78/2010 delle parole: “comma 2” con le seguenti “commi 1e 2”.
In relazione a tale modifica sono da ricomprendere tra i beneficiari dell’articolo 12, comma 5 lett.a) anche i lavoratori collocati in mobilità ordinaria nelle Aree non ricomprese nel testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 .
Si ribadisce che rimane fermo che detti lavoratori devono essere stati collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 30 aprile 2010 e che devono maturare i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.
Il comma 37 dell’articolo 1 della legge n. 220 ha aggiunto anche il comma 5 bis in base al quale il Ministro del Lavoro di concerto con quello dell'Economia, può disporre il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico per quei lavoratori che non siano inclusi nella platea dei 10.000 beneficiari della salvaguardia prevista dall’articolo 12, comma 5, del d.l. n. 78/2010; tale periodo non può superare quello che intercorre tra la data computata sulla base di norme sui trattamenti pensionistici vigenti prima del D.L. 78/2010 e quella computata in conformità all'articolo 12 del suddetto Decreto (c.d. finestra mobile).
In merito a quest’ultima disposizione si fa riserva di comunicazione al riguardo.
Il Direttore Generale | ||
Nori |