900214 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA 590 Circolare n. 65 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Servizio militare volontario: accreditamento contributi figurativi e costituzione posizione assicurativa legge 2 aprile 1958, n. 322. SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA 590 Roma, 15 marzo 1982 Circolare n. 65 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Servizio militare volontario: accreditamento contributi figurativi e costituzione posizione assicurativa legge 2 aprile 1958, n. 322. Con circolare n. 293 C. e V. del 2 febbraio 1972 (1) e' stato disposto tra l'altro, che ai fini della valutazione del servizio militare volontario, le sedi, di volta in volta, prima di procedere all'accreditamento di contributi figurativi, debbono effettuare, tramite il Ministero della Difesa, accertamenti volti a stabilire, in via preliminare, se ricorrano i presupposti per la costituzione, nelle singole fattispecie, della posizione assicurativa IVS di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 322 (2), integrata dall'art. 52 della L. 30 aprile 1969, n. 153 (3). A seguito della corrispondenza intercorsa con il Ministero della Difesa e con quello del Tesoro, e' stato chiarito che la costituzione della posizione assicurativa IVS prevista dalla legge n. 322/1958 viene effettuata soltanto per quelle categorie di personale militare che, quantunque in servizio volontario, siano soggetti alla ritenuta in conto Tesoro e, quindi, siano titolari di una posizione previdenziale che non ha dato luogo a liquidazione di pensione al momento del congedamento. A tale proposito il Minsitero della Difesa con lettera n. 18000/A/6/821/D.G. del 21 marzo 1975 ha precisato che, per il personale militare non del servizio permanente l'iscrizione al - 1 - trattamento di quiescenza statale, con conseguente ritenuta in conto Tesoro, e' stata prevista per quello trattenuto o richiamato in servizio in applicazione delle norme di legge sottoindicate. Ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica: - Art. 10 della legge 5 giugno 1951, n. 376 (4); - legge 26 giugno 1965, n. 808; - art. della legge 11 maggio 1970, n. 289; - artt. 2, 3 e 7 della legge 20 dicembre 1973, n. 824 Sottufficiali di complemento e della riserva dell'Esercito, della Marina e dell'Areonautica: - art. 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447 (5); - legge 26 giugno 1965, n. 808; - art. 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824. Nei riguardi del suddetto personale congedato senza diritto all'assegno vitalizio dell'Opera di Previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti si costituisce la posizione assicurativa ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322. In relazione a quanto precede, quindi, in occasione dell'esame di domande di accreditamento di contributi figurativi per servizio militare volontario, le Sedi, qualora non ricorrano le situazioni sopraindicate e non emergano particolari elementi di dubbio, potranno soprassedere dallo svolgere gli accertamenti di cui alla predetta circolare. Resta fermo, come'e' ovvio, che il ricnoscimento figurativo va negato, secondo i principi generali vigenti in materia, qualora il servizio militare in questione sia stato computato ai fini della pensione statale o, comunque, a carico di altro trattamento pensionistico sostitutivo, esclusivo od esonerativo dell'assicurazione IVS. Inoltre, si ritiene opportuno riconfermare i chiarimenti gia' contenuti nella citata circolare n. 293 relativamente alle seguenti categorie: 1) Militari volontari dell'Esercito e dell'Aeronautica - 2 - Nei confronti dei militari volontari dell'Esercito e dell'Aeronautica e' prevista dall'art. 6 della lege 10 giugno 1964, n. 447, la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione IVS in caso di cessazione del servizio avvenuta a partire dal 17 luglio 1964 senza diritto a pensione a carico dello Stato. Ne deriva che le disposizioni di carattere generale contenute in premessa trovano applicazione per la definizione delle domande di accreditamento dei contributi figurativi presentate dagli ex militari in questione cessati dal servizio anteriormente alla data suddetta. 2) Militari di truppa e graduati dell'arma dei Carabinieri (esclusi i carabinieri ausiliari). La posizione assicurativa in base alla legge n. 322/58, viene costituita nei seguenti casi: a) cessazione dal servizio dalla posizione di raffermato dopo aver completato la terza rafferma triennale (casi di cessazione anteriori alla istituzione del servizio continuativo. V. legge 18 ottobre 1961, n. 1168); b) cessazione dal servizio continuativo (casi di cessazione non anteriori al 2 dicembre 1961); c) cessazione - da qualsiasi posizione di stato o di servizio - successivi all'1 luglio 1970 (data di iscrizione alle forme previdenziali del personale di ruolo dello Stato, per tutti i militari di cui si tratta). Nei casi in cui non trova applicazione la predetta legge, puo' farsi, pertanto, luogo all'accredito dei contributi figurativi ove sussistono le altre condizioni di carattere generale. 3) Agenti di Polizia di Stato (gia' Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza) Si conferma, come gia' precisato con la ripetuta circolare n. 293, che nei confronti del personale in epigrafe deve essere effettuata la costituzione della posizione assicurativa IVS "ex lege" n. 322. - 3 - 4) Militari volontari della Marina Il personale appartenente al corpo degli equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.) e' stato iscritto a partire dal 1 gennaio 1957 alla Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara, in relazione al servizio eccedente la leva. A decorrere dal 1 gennaio 1980 per detto personale i contributi alle assicurazioni generali obbligatorie sono versati ai sensi dell'art. 17 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 (6), convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 (7), per il periodo intercorrente tra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma sessennale o triennale, nel caso previsto dall'art. 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447 e durante le ferme annuali e le rafferme biennali, di cui agli artt. 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368 (8), e 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447. Ne deriva che e' accreditabile figurativamente il servizio volontario prestato, entro il limite della ferma di leva, successivamente al 31 dicembre 1956, in quanto non caratterizzato da iscrizione alla predetta Cassa e all'assicurazione IVS. Del pari e' accreditabile figurativamente, ove non sussistano altri motivi di preclusione, tutto il servizio volontario prestato nel C.E.M.M. anteriormente all'1 gennaio 1957. 5) Militari volontari successivamente passati in servizio permanente effettivo Per quanto riguarda i militari gia' volontari (come, ad esempio, gli allievi ammessi alle Accedemie militari) che poi conseguono il passaggio nel servizio permanente effettivo, il Ministero della Difesa ha precisato che la costituzione della posizione assicurativa prevista dalla legge n. 322 si effettua con riferimento a tutti i servizi in qualunque posizione resi, quindi, anche per i precedenti periodi di servizio volontario. IL DIRETTORE GENERALE FASSARI ---------- (1): V. "Atti Ufficiali" 1972, pag. 310 - 4 - (2): V. "Atti Ufficiali" 1958, pag. 551 (3): V. "Atti Ufficiali" 1969, pag. 446 (4): V. "Atti Ufficiali" 1951, pag. 295 (5): V. "Atti Ufficiali" 1964, pag. 717 (6): V. "Atti Ufficiali" 1979, pag. 2452 (7): V. "Atti Ufficiali" 1980, pag. 284 (8): V. "Atti Ufficiali" 1956, pag. 975 - 5 -