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SOMMARIO: Premessa
Premessa.
L’ articolo 12, comma 5 bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, integrato dall’articolo 1 comma 37 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, prevede che “ Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 5, ancorché´ maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo.”
In attuazione della norma sopra riportata il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha emanato il decreto n. 63655 del 5 gennaio 2012 (allegato 1) con il quale è concesso il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di un numero massimo di 677 lavoratori che nell’anno 2011 non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all’art.12 comma 5 del suddetto decreto legge n.78 del 2010 (c.d. salvaguardia), ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito.
Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto legge n.78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall’art.12 del medesimo decreto legge.
1. Destinatari.
A. lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991 sulla base di accordi stipulati anteriormente al 30 aprile 2010.
I lavoratori in mobilità ordinaria, destinatari del prolungamento di cui alla norma in oggetto, sono stati individuati perché in possesso delle seguenti caratteristiche:
B. lavoratori ultracinquantenni di cui all’art. 1 del Decreto legge n. 68 del 2006 convertito in legge n. 127 del 2006.
I lavoratori ultracinquantenni, destinatari del prolungamento di cui alla norma in oggetto, sono stati individuati perché in possesso delle seguenti caratteristiche:
C. lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà al 31 maggio 2010.
Vengono ammessi al prolungamento i lavoratori titolari di prestazione straordinaria con le seguenti caratteristiche:
2. Importo
Per i lavoratori in mobilità ordinaria e per i lavoratori ultracinquantenni l’importo spettante per il prolungamento di cui trattasi è quello dell’indennità in godimento. Il pagamento di detto importo per tutta la durata dovrà essere contrassegnato nella procedura DSWEB dal codice intervento 202.
Per i titolari di prestazione a carico dei fondi di solidarietà l’importo spettante per il prolungamento di cui trattasi è pari all’importo mensile dell’assegno straordinario finanziato dall’azienda esodante.
3. Istruzioni operative
A. Lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991 sulla base di accordi stipulati anteriormente al 30 aprile 2010.
I lavoratori in mobilità ordinaria sono identificati con le tipologie MNA – MNM – MSA – MSM nel file che verrà successivamente inviato ai Direttori delle sedi competenti per il tramite delle Direzioni Regionali. In questo elenco saranno presenti le informazioni necessarie per l’individuazione della durata del periodo di prolungamento dell’intervento di tutela del reddito, quali la data di decorrenza della pensione ante il citato decreto legge n.78 del 2010 e la data di decorrenza della pensione post il citato decreto legge n.78 del 2010.
Per l’individuazione della durata di detto periodo si possono presentare le seguenti situazioni: 1) La decorrenza ante legge 122 si pone all’interno del periodo della mobilità ordinaria mentre quella post legge 122 si pone oltre il termine della stessa. In questo caso il periodo di prolungamento si individua secondo la modalità di seguito descritta a titolo esemplificativo:
decorrenza pensione ante 122 1- 7-2011 decorrenza pensione post 122 1-4-2012 termine mobilità ordinaria 28-10-2011 periodo di prolungamento da corrispondere 29-10-2011/31-3-2012
2) Le decorrenze ante e post legge 122 si pongono dopo il termine del periodo della mobilità ordinaria in questo caso il periodo di prolungamento si individua secondo la modalità di seguito descritta a titolo esemplificativo:
decorrenza pensione ante 122 1-10-2011 decorrenza pensione post 122 1-7-2012 termine mobilità ordinaria 13-8-2011 periodo di prolungamento da corrispondere 1-10-2011/30-6-2012. Il periodo 14-8-2011/30-9-2011 non deve essere indennizzato perché eccedente quello previsto dalla norma in oggetto; nella procedura DSWEB deve essere inserita per detto periodo una sospensione che non prevede lo slittamento.
In relazione alle situazioni su esposte gli operatori dell’Area Servizi all’utenza prestazioni a sostegno del reddito per procedere alla corresponsione di quanto dovuto ai lavoratori in mobilità ordinaria dovranno eseguire le seguenti operazioni:
Qualora dovessero risultare situazioni non ricomprese nell’elenco allegato si prega di segnalarle al seguente indirizzo mail lucian.sorrentino@inps.it per l’opportuna valutazione.
B. Lavoratori ultracinquantenni di cui all’art. 1 del D. L. n. 68 del 2006 convertito in legge n. 127 del 2006.
I lavoratori ultracinquantenni sono identificati con la tipologia A27 nel file che verrà successivamente inviato ai Direttori delle sedi competenti per il tramite delle Direzioni Regionali. In questo elenco saranno presenti le informazioni necessarie per l’individuazione della durata del periodo di prolungamento dell’intervento di tutela del reddito, quali la data di decorrenza della pensione ante il citato decreto legge n.78 del 2010 e la data di decorrenza della pensione post il citato decreto legge n.78 del 2010.
Per l’individuazione della durata del periodo dei lavoratori in parola la condizione che ricorre è quella descritta al punto 1). della precedente lettera A.
In relazione a detta situazione gli operatori dell’Area Servizi all’utenza prestazioni a sostegno del reddito per procedere alla corresponsione di quanto dovuto ai lavoratori ultracinquantenni dovranno eseguire le medesime operazioni sopradescritte per i lavoratori in mobilità ordinaria.
Si precisa che i lavoratori ultracinquantenni in argomento non entrano nel programma di reimpiego e di conseguenza non devono essere richiesti gli oneri alle aziende.
Qualora dovessero risultare stati non ricompresi nell’elenco allegato si prega di segnalarle al seguente indirizzo mail lucian.sorrentino@inps.it per l’opportuna valutazione.
C. Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà
Per i titolari di prestazione straordinaria occorre procedere alla liquidazione di una nuova prestazione che sarà analoga all’assegno straordinario, ma con l’onere a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.
E’ stato a tal fine censito un nuovo codice ente:
Ai direttori delle sedi competenti verrà inviato il file con l’indicazione dei nominativi e le informazioni necessarie per l’individuazione della durata della prestazione che avrà inizio dalla decorrenza della pensione ante legge 122/2010 e cesserà alla data di decorrenza della pensione post legge n. 122/2010.
Per la nuova prestazione deve essere caricata in Webdom apposita domanda di Assegno straordinario a sostegno del reddito a carico del Fondo Sociale Occupazione. Per consentire il pagamento anche ai soggetti assicurati presso l’INPDAP, è possibile selezionare la tipologia DAP.
La nuova prestazione deve essere liquidata con le seguenti informazioni:
Nel caso di importi erogati quali acconti per i mesi di luglio e agosto, come da messaggio n. 16355 del 12 agosto 2011, la sede dovrà inviare una email al GruppoControlloPensioni per chiedere la localizzazione del pagamento a cassa sede. La gestione degli arretrati deve essere effettuata con le modalità in uso per la categoria.
4. Istruzioni contabili e fiscali
Come anticipato in premessa, l’onere per il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito di cui all’art. 12, comma 5 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e integrato dall’art. 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è posto a carico dello Stato (Fondo per l’occupazione) per cui deve essere rilevato nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità GAU – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario.
A tal fine vengono istituiti i seguenti conti, riepilogati in allegato n. 2:
GAU 30176 per la rilevazione dell’onere per il prolungamento dell’indennità di mobilità ordinaria, ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2 della legge n. 223 del 1991; GAU 30177 per la rilevazione dell’onere per il prolungamento delle prestazioni a favore dei lavoratori ultra cinquantenni di cui all’art. 1 del decreto legge n. 68 del 2006, convertito in legge n. 127 del 2006; GAU 30178 per la rilevazione dell’onere per assegni straordinari a sostegno del reddito dei lavoratori in esodo; GAU 10145 per la rilevazione del debito per assegni straordinari.
Il debito per le indennità di mobilità in questione sarà rilevato al conto già esistente GPA 10052.
Pertanto, le procedure informatiche che consentono la liquidazione delle prestazioni di indennità di mobilità provvederanno a produrre appositi biglietti contabili per l’impegno: GAU 30176 a GPA 10052 a GPA 2..(per la rilevazione delle ritenute erariali ed eventuali altre ritenute)
ovvero: GAU 30177 a GPA 10052 a GPA 2..(per la rilevazione delle ritenute erariali ed eventuali altre ritenute)
I pagamenti a favore degli interessati, tramite la procedura dei pagamenti accentrati, devono essere imputati in Dare del conto di debito GPA 10052.
Per quanto riguarda, invece, i pagamenti degli assegni straordinari a sostegno del reddito a favore degli esodati, la scrittura per la rilevazione dell’impegno sarà effettuata dalla procedura automatizzata di imputazione degli oneri pensionistici (P18) con il seguente articolo in partita doppia:
GAU 30178 a GAU 10145
La procedura di ripartizione contabile delle pensioni imputerà i pagamenti in dare dello stesso conto di debito e rileverà le corrispondenti ritenute.
Riguardo alle modalità di evidenziazione, nell’ambito del partitario del conto GPA 10031, di eventuali somme non riscosse dai beneficiari, le stesse devono essere contraddistinte con il codice di bilancio esistente “03074 –somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)”.
I saldi del nuovo conto GAU 10145 e del conto GAU 10052, già esistente, risultanti alla fine dell’esercizio, saranno ripresi in carico nel nuovo esercizio.
Le somme eventualmente già erogate in acconto, ed imputate a conti di provvisoria imputazione, devono essere sistemate, in via definitiva, secondo le presenti istruzioni. Per le imputazioni provvisorie effettuate nel corso dell’esercizio 2011, tale sistemazione contabile va eseguita entro il termine del periodo suppletivo (31 gennaio 2012).
Regime fiscale
Per quanto riguarda il regime fiscale delle prestazioni in argomento si precisa che le indennità di mobilità (di cui ai punti A e B) sono assoggettate al regime di tassazione ordinaria, mentre gli assegni straordinari a favore degli esodati sono sottoposti a tassazione separata con l’aliquota del TFR, analogamente a quanto avviene per gli assegni erogati con onere a carico dei Fondi di solidarietà. Si comunica, infine, che i rapporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine del rimborso degli oneri in questione saranno a cura della Direzione generale.
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