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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Messaggio numero 4344 del 12-03-2012


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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 12-03-2012
Messaggio n. 4344
OGGETTO:

chiarimenti su circolare n. 118 del 12.09.2011. Istruzioni operative

   

Pervengono a questa Direzione generale numerose richieste da parte dei datori di lavoro pubblici e privati in merito all’attivazione del canale telematico per la richiesta all’Istituto delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale da parte dei datori di lavoro e alle relative indicazioni fornite con la circolare n. 118/2011.

E’ opportuno precisare che la suddetta modalità di richiesta – che regolamenta unicamente il servizio offerto da Inps - è offerta ai datori di lavoro nel rispetto della normativa già esistente che riconosce all’Inps la titolarità all’effettuazione dei controlli medico legali ai lavoratori assenti per malattia anche nel caso in cui si tratti di soggetti non tenuti al versamento della relativa contribuzione all’Istituto.

Resta ferma naturalmente la possibilità per i datori di lavoro pubblici di far riferimento alle ASL territorialmente competenti, secondo le modalitàpreviste da tali Strutture.L’obiettivo, infatti, della circolare in questione è unicamente quello di disciplinare le modalità di richiesta del servizio nel caso in cui, invece, il datore di lavoro pubblico opti per l’utilizzo della prestazione fornita dall’Inps.

Appare utile puntualizzare, inoltre, con particolare riferimento ai lavoratori del settore pubblico, che il servizio fornito dall’Inps non potrà coprire - allo stato attuale - l’intero orario di reperibilità previsto dalle disposizioni vigenti per tali lavoratori (9.00-13.00/15.00-18.00) essendo possibile infatti effettuare le visite mediche di controllo unicamente nelle fasce di reperibilità relative ai lavoratori del settore privato (10.00-12.00/17.00-19.00).

 Con il nuovo sistema di richiesta on line sarà possibile per il datore di lavoro inoltrare richieste in qualsiasi momento nell’arco delle 24 ore; tuttavia,  saranno elaborate e smistate giornalmente ai medici di competenza le richieste pervenute entro le ore 9.00 per la fascia antimeridiana e ore 12.00 per quella pomeridiana.

Per consentire il controllo medico legale domiciliare, è di fondamentale importanza che il lavoratore verifichi, con la massima attenzione e precisione, l’inserimento nel certificato telematico dei dati riferiti all’indirizzo per la reperibilità. Anche per tale aspetto, infatti, nulla è innovato rispetto al passato e, pertanto, la responsabilità circa la correttezza delle informazioni riportate ricade unicamente sul lavoratore che ha il diritto e l’onere di controllare i suddetti dati al momento dell’inserimento da parte del medico o successivamente visualizzando la copia stampata del certificato stesso.

Su tale problematica, di conseguenza, si invitano le Strutture territoriali a richiamare l’attenzione dei lavoratori, mediante utilizzo di tutti i canali ritenuti idonei, circa l’importanza - ai fini della indennizzabilità dell’evento di malattia – di garantire la massima diligenza nel fornire anche gli elementi utili di dettaglio per consentire il suddetto reperimento, elementi che il medico certificatore dovrà inserire nel campo specifico della reperibilità.  Ciò risulta essere determinante soprattutto nei casi in cui l’indirizzo per la reperibilità, seppur corretto, è insufficiente a consentire al medico di lista la possibilità di rintracciare il lavoratore – es. contrade di notevole vastità, frazioni, complessi comprendenti più palazzine ma con un unico numero civico.

E’ stato segnalato da diverse Strutture territoriali che continuano a pervenire richieste di visite mediche domiciliari da parte dei datori di lavoro mediante utilizzo del fax. Come è noto ai sensi del Decreto legge n.78 del 31 maggio 2010 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 -  recepito dall’Istituto con la determinazione Presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 – l’Inps ha facoltà di definire “termini e modalità per l’utilizzo esclusivo dei propri canali telematici…anche per l’utilizzo dei servizi…resi”.

Pertanto, le istanze di visite mediche di controllo che pervengono via fax potranno essere accolte SOLO in eventuali possibili casi di interruzione del servizio telematico connessi a problematiche di tipo tecnico.

Sarebbe opportuno, dunque, avvertire il datore di lavoro che eventualmente inoltri richieste con le pregresse modalità, circa l’esigenza di utilizzare esclusivamente il canale telematico, non potendo più accettare richieste di diversa tipologia.

  Del pari, sono abolite tutte le pregresse modalità informative circa l’esito delle Visite domiciliari (invio per lettera della copia per il datore di lavoro) poiché di tale esito ne saranno informati sempre per via telematica, utilizzando l’apposita sezione a loro disposizione sul Portale. Resta salva ogni altra comunicazione resa disponibile dalla procedura a seguito dell’apposizione di specifici codici di trattazione (ad es. per sanzioni, giustificazioni ecc.)

  Il Direttore Generale  
  Nori