Pubblicazione: 12/12/2022 Ultimo aggiornamento:

QUESITO

Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito all’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo unico, comma 188, della L. n. 296/2006, nelle ipotesi di prestazioni effettuate da coloro che svolgono la professione di disc-jockey.

RISPOSTA

A tal riguardo, si rammenta che l’esenzione di cui all’art. 1, comma 188, della L. n. 296/2006 - come modificato dall’art. 39-quater del D.L. n. 159/2007 convertito con legge n. 222/2007 - è relativa solo a quei lavoratori che, oltre ad appartenere ad una delle tipologie previste dalla norma (giovani fino a diciotto anni, studenti fino a venticinque anni, etc.), effettuino esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche. Pertanto, in considerazione della citata disposizione normativa, il particolare regime di esenzione dagli adempimenti informativi e contributivi, di cui al comma 188 in oggetto, non risulta applicabile ai soggetti che svolgono l'attività di disc-jockey.

RISPOSTA

Sono stati richiesti chiarimenti in ordine al corretto inquadramento previdenziale previsto per le figure professionali dei cosiddetti “rumoristi” o “creatori di suoni”.

QUESITO

Come noto, il rumorista o creatore di suoni è una delle figure professionali del settore audiovisivo specializzata nel creare e registrare gli effetti sonori di film, telefilm, cartoni animati, etc. I medesimi, tra l’altro, sono stati riconosciuti titolari dei diritti connessi all’esercizio del diritto di autore in quanto effettuano “la creazione di suoni che imitano quelli reali ovvero la sapiente e creativa ricerca e assemblaggio di suoni reali in una sequenza adeguata ad assicurare una migliore fruizione delle immagini e dei dialoghi dell’opera cinematografica” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 270/2007).

Ciò premesso, si sottolinea che le attività poste in essere dai lavoratori dello spettacolo di cui si tratta coincidono con quelle peculiari di altre figure professionali assicurate presso il Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), quali i “tecnici addetti agli effetti speciali” e i “sound designer” di cui al n. 11 del D.M. 15 marzo 2005. Pertanto, in considerazione della predetta corrispondenza dell’attività svolta concretamente dai rumoristi o creatori di suoni con quella propria di talune categorie iscritte al FPLS, indipendentemente dal nomen iuris usato dalle parti, si riscontrano, in relazione ai lavoratori in oggetto, i presupposti per la sussistenza dell’obbligo assicurativo al FPLS.

QUESITO

Sono stati richiesti chiarimenti volti ad evidenziare la corretta modalità di applicazione del D.M. 15 marzo 2005 in riferimento al personale di aziende alberghiere che svolge attività di assistenza ai bagnanti presso piscine ad esclusivo uso ricreativo da parte della clientela.

RISPOSTA

A tal riguardo, si fa preliminarmente presente che l’obbligo di iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), in relazione a determinate figure artistiche e tecniche, insorge, come noto, per effetto della mera appartenenza delle medesime ad una delle categorie professionali di cui al citato decreto ministeriale (artisti lirici, attori di prosa, sceneggiatori, ecc.). Mentre, per altre tipologie di lavoratori, anche esse elencate nel citato decreto ministeriale, risulta determinante, ai fini dell’obbligo contributivo, la sussistenza di precisi profili oggettivi, quali, ad esempio, l’ambito in cui opera l’impresa datore di lavoro o committente (dipendenti da imprese televisive; dipendenti da sale scommesse e sale giochi etc.) ovvero la natura della struttura in cui si svolge una determinata attività lavorativa (animatore in strutture turistiche e di spettacolo; istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi etc.).

Ciò premesso, in riferimento ai lavoratori che svolgono attività di assistenza ai bagnanti nelle strutture alberghiere, si ritiene che i medesimi non rientrino nelle tipologie di soggetti, obbligatoriamente assicurati al FPLS, sopra menzionate. Infatti, sebbene, astrattamente, l’attività posta in essere dagli stessi possa coincidere con quella degli “istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi” annoverata al n. 20 del D.M. 15 marzo 2005, risulta, nella citata fattispecie, assente, il profilo oggettivo necessario per integrare la categoria professionale di cui al citato n. 20, che prevede, appunto, che la predetta attività sia svolta in “impianti e circoli sportivi”.

Pertanto, per gli assistenti ai bagnanti, di cui all’oggetto della presente nota, non vige l’obbligo contributivo al FPLS, in quanto i medesimi non operano in impianti e circoli sportivi, bensì in strutture funzionali all’erogazione del servizio alberghiero e che risultano prive di autonomia rispetto allo svolgimento della medesima attività alberghiera.

Conseguentemente, sul piano concreto, si può affermare, che non si riscontrano i presupposti per la sussistenza dell’obbligo assicurativo presso il FPLS, laddove dall’esame dell’attività posta in essere dai dipendenti degli alberghi inquadrati come assistenti ai bagnanti, risulti che i medesimi operino in strutture predisposte alla soddisfazione delle esigenze della clientela dell’albergo e ad uso esclusivo della medesima.

Per una visione completa dei vari profili applicativi dei decreti ministeriali del 15 marzo 2005, si rimanda alle circolari Enpals n. 7, 8 e 13 del 2006.

QUESITO

Sono stati richiesti chiarimenti in merito all’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo unico, comma 188, L. n. 296/2006 nelle ipotesi di prestazioni effettuate da lavoratori provenienti dalla Repubblica di Corea.

RISPOSTA

Come noto, a seguito dell’accordo di Previdenza Sociale tra l’Italia e la Corea – che può trovare applicazione dal 26 gennaio 2006, data di entrata in vigore della relativa intesa Amministrativa – i cittadini coreani che svolgono il rapporto di lavoro in Italia e che presentano il certificato di assicurazione rilasciato dall’Istituzione Previdenziale della Corea, rimangono assoggettati, in deroga al principio fondamentale della territorialità, all’obbligo assicurativo del paese di provenienza.

Qualora, invece, non venga presentato il predetto certificato di assicurazione, si applicherà la normativa vigente nel Paese in cui si svolge l’attività lavorativa (ossia in Italia), compresa la disposizione di cui all’articolo unico, comma 188, L. n. 296/2006, oggetto della presente nota.

A tal riguardo, nel rimandare alla circolare n. 6/2006 Enpals che contiene le disposizioni amministrative relative al citato comma 188, si rammenta che l’esenzione dagli adempimenti informativi e contributivi nei confronti del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) è riservata dalla citata disposizione normativa alle prestazioni lavorative rese nell’ambito di spettacoli musicali finalizzati alla celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche, da giovani fino a diciotto anni, studenti, pensionati e coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, a condizione che la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non superi l’importo di 5.000 euro.

QUESITO

Sono pervenute richieste di chiarimento in relazione agli eventuali obblighi di comunicazione ai centri per l’impiego per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali di cui all’art. 3 comma 1, n. 23 bis del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947.

RISPOSTA

Al riguardo si fa presente che, considerata la peculiarità della disciplina prevista dall’art. 3, commi 98, 99 e 100 della legge n. 350/2003, che ha introdotto la predetta figura professionale, non sussiste in capo alla medesima l’obbligo di effettuare, in riferimento alla sua attività di “lavoratore autonomo esercente attività musicali”, la preventiva comunicazione al competente centro per l’impiego.

Per i profili di carattere generale relativi al lavoratore autonomo in oggetto, si rimanda alla circolare n. 17/2004 e al messaggio n. 5/2007 Enpals.