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Circolare numero 63 del 27-3-2002
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma, 27 Marzo 2002
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.  63
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Ai
Consiglieri di Amministrazione
 
Al
Presidente e ai Membri del Consiglio
 
 
di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
OGGETTO:
Pagamenti in Euro anno 2002. Esposizione degli importi nella sezione INPS del modello F24.
 
SOMMARIO
:
Integrazione delle disposizioni contenute nella Circolare n. 208 del 27 novembre 2001: nella sezione INPS del modello F24 gli importi diversi da quelli derivanti da denunce e modelli periodici che il datore di lavoro è tenuto a presentare all’INPS in base alla normativa vigente, possono essere esposti seguendo le indicazioni dettate dall’Agenzia delle Entrate.
 
Nella Circolare n. 208 del 27 novembre 2001, sono state dettate le istruzioni inerenti le attività connesse al passaggio dalla Lira all’Euro in materia di Entrate Contributive.
Ad integrazione delle disposizioni contenute, si forniscono ulteriori chiarimenti in materia di compilazione della sezione INPS del modello F24.
 
Nel confermare che gli importi derivanti da denunce periodiche che il datore di lavoro è tenuto a presentare all’INPS in base alla normativa vigente, devono essere esposti nella corrispondente sezione del modello F24, arrotondati all’unità di Euro seguendo la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1123 del 17 novembre 1998 (fatto salvo quanto precisato per gli agricoli nella Circolare n.18 del 18 gennaio 2002), si precisa che per le ipotesi diverse da quelle suddette, gli importi possono essere esposti seguendo le indicazioni dettate dall’Agenzia delle Entrate nelle Avvertenze per la compilazione del modello F24, che di seguito si riportano.
"(...)
Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali anche nel caso che tali cifre siano pari a zero. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all’arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto (es.: euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755 arrotondato diventa euro 52,76; euro 52,758 arrotondato diventa euro 52,76).
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che le prime due cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero come nell’ipotesi in cui l’importo sia espresso in unità di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00).
(...)".
 
In pratica, armonizzando le disposizioni contenute nella circolare INPS n. 208/2001 con la circolare n. 106/E del 21/12/2001 dell’ Agenzia delle Entrate, si chiarisce che è possibile effettuare la compensazione di imposte con crediti INPS non utilizzati in unica soluzione, indicando questi ultimi – nella sezione di competenza del modello F24 – arrotondati, in tale specifica circostanza, al centesimo di Euro.
 
Esempio.
Posto un saldo a credito dal mod. DM10/2 di marzo 2002, pari a € 100,00 e un saldo a debito IRPEF pari a € 50,50, sul mod. F24 avente scadenza 16 aprile 2002, l'esposizione degli importi a saldo avverrà nel seguente modo:
Saldo a debito IRPEF di marzo 2002 (A-B)
+ 50,50
Saldo INPS (C-D)
- 50,50
Saldo finale
0,00
Residuo credito DM10/2 di marzo 2002 = € 49,50.
L’eccedenza di credito spettante potrà essere compensata in occasione dei pagamenti successivi.
 
Resta ferma la possibilità di chiederne il rimborso ovvero la compensazione con la procedura ordinaria.
 
Infine, anche nelle ipotesi inerenti a versamenti rateali di somme a debito del datore di lavoro, dovute all’INPS (recupero crediti in via amministrativa o legale, regolarizzazioni, condoni, rateazioni concesse dall'Istituto a domanda dell'interessato), precedentemente esclusi dalla procedura di riscossione unificata, gli stessi vanno arrotondati al centesimo di Euro secondo le Avvertenze per la compilazione del modello F24 dettate dall’Agenzia delle Entrate.
 
 
 
 
Per IL DIRETTORE GENERALE
F.to PRAUSCELLO