Circolare numero 63 del 27-3-2002
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 27
Marzo 2002
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 63
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di
Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Pagamenti in Euro anno 2002. Esposizione degli importi nella sezione
INPS del modello F24.
SOMMARIO
:
Integrazione delle disposizioni contenute nella Circolare n. 208 del
27 novembre 2001: nella sezione INPS del modello F24 gli importi diversi da
quelli derivanti da denunce e modelli periodici che il datore di lavoro è
tenuto a presentare all’INPS in base alla normativa vigente, possono essere
esposti seguendo le indicazioni dettate dall’Agenzia delle Entrate.
Nella Circolare n. 208 del 27
novembre 2001, sono state dettate le istruzioni inerenti le attività connesse
al passaggio dalla Lira all’Euro in materia di Entrate Contributive.
Ad integrazione delle disposizioni
contenute, si forniscono ulteriori chiarimenti in materia di compilazione della
sezione INPS del modello F24.
Nel confermare che gli importi
derivanti da denunce periodiche che il datore di lavoro è tenuto a presentare
all’INPS in base alla normativa vigente, devono essere esposti nella
corrispondente sezione del modello F24, arrotondati all’unità di Euro seguendo
la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1123 del 17 novembre 1998
(fatto salvo quanto precisato per gli agricoli nella Circolare n.18 del 18
gennaio 2002), si precisa che per le ipotesi diverse da quelle suddette, gli
importi possono essere esposti seguendo le indicazioni dettate dall’Agenzia
delle Entrate nelle Avvertenze per la compilazione del modello F24, che di
seguito si riportano.
"(...)
Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre
decimali anche nel caso che tali cifre siano pari a zero. In presenza di più
cifre decimali occorre procedere all’arrotondamento della seconda cifra decimale
con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5,
l’arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è
inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto (es.: euro 52,752
arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755 arrotondato diventa euro 52,76;
euro 52,758 arrotondato diventa euro 52,76).
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che le prime due cifre
decimali vanno indicate anche se pari a zero come nell’ipotesi in cui l’importo
sia espresso in unità di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va
indicato 52,00).
(...)".
In pratica, armonizzando le
disposizioni contenute nella circolare INPS n. 208/2001 con la circolare n.
106/E del 21/12/2001 dell’ Agenzia delle Entrate, si chiarisce che è possibile
effettuare la compensazione di imposte con crediti INPS non utilizzati in unica
soluzione, indicando questi ultimi – nella sezione di competenza del modello
F24 – arrotondati, in tale specifica circostanza, al centesimo di Euro.
Esempio.
Posto
un saldo a credito dal mod. DM10/2 di marzo 2002, pari a € 100,00 e un saldo a
debito IRPEF pari a € 50,50, sul mod. F24 avente scadenza 16 aprile 2002,
l'esposizione degli importi a saldo avverrà nel seguente modo:
Saldo
a debito IRPEF di marzo 2002 (A-B)
+
50,50
Saldo INPS (C-D)
- 50,50
Saldo
finale
0,00
Residuo credito
DM10/2 di marzo 2002 = € 49,50.
L’eccedenza di
credito spettante potrà essere compensata in occasione dei pagamenti
successivi.
Resta ferma la
possibilità di chiederne il rimborso ovvero la compensazione con la procedura
ordinaria.
Infine, anche nelle
ipotesi inerenti a versamenti rateali di somme a debito del datore di lavoro,
dovute all’INPS (recupero crediti in via amministrativa o legale,
regolarizzazioni, condoni, rateazioni concesse dall'Istituto a domanda
dell'interessato), precedentemente esclusi dalla procedura di riscossione
unificata, gli stessi vanno arrotondati al centesimo di Euro secondo le
Avvertenze per la compilazione del modello F24 dettate dall’Agenzia delle
Entrate.
Per
IL DIRETTORE GENERALE
F.to
PRAUSCELLO