901113 SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA Circolare n. 214 RISCOSSIONE D.L. 15.9.1990, n. 259. Norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle societa' costituite dalla GEPI SPA e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonche' di pensionamento anticipato. SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Roma, 3 ottobre 1990 Circolare n. 214 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: D.L. 15.9.1990, n. 259. Norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle societa' costituite dalla GEPI SPA e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonche' di pensionamento anticipato. Il D.L. 15 settembre 1990, n. 259, (G.U. n. 217 serie generale parte prima del 17.9.1990), entrato in vigore il 17.9.1990, e' subentrato al D.L. 4 luglio 1990, n. 170, non convertito in legge entro il prescritto termine. Facendo seguito alla circolare n. 161 del 17.7.1990, si illustrano alcune norme in materia contributiva contenute nel nuovo provvedimento che ricalcano quelle dettate dal citato decreto n. 170/1990 e dal D.L. 24.4.1990, n. 82, anch'esso decaduto. 1) Contributo addizionale di cui all'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni. L'art. 4, comma 1 stabilisce che gli artt. 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa Integrazione Guadagni, della disoc- cupazione e della mobilita' e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1990, con esclusione delle disposizioni concernenti il contributo addizionale di cui all'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, che restano confermate fino al periodo di paga in corso al 30 giugno 1990. Viene, quindi, ribadito che a decorrere dal mese di luglio 1990, per le imprese industriali e per le imprese commerciali con oltre mille dipendenti viene meno l'obbligo del pagamento del contributo addizionale (0,60 per cento) previsto dal sopracitato art. 12 della legge n. 1115/68 e successive modificazioni. In conseguenza di quanto disposto dai decreti summen- zionati, la procedura automatizzata di elaborazione delle denunce contributive e' stata aggiornata con la esclusione, dalle aliquote dovute dalle imprese suddette, del contributo addizionale in discorso a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 1 luglio 1990. Si precisa al riguardo che, per quei datori di lavoro che - come segnalato da alcune Sedi - hanno continuato a corrispondere il contributo addizionale anche per periodi di paga successivi al mese di giugno 1990, non puo' essere consentito ottenere in restituzione l'importo del contributo mediante conguaglio con i contributi dovuti per i mesi successivi. Il rimborso in parola verra' effettuato, infatti, a mezzo note di rettifica a credito delle aziende emesse dalla procedura. Come gia' detto nella citata circolare, l'obbligo del pagamento del contributo addizionale dello 0,60 per cento continua, invece, a sussistere per le imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e per le agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonche' per le imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici, ivi comprese quelle che non producono esclusivamente giornali periodici. 2) Detenuti ed internati ammessi al lavoro in carcere. Cal- colo dei contributi previdenziali ed assistenziali. L'art. 3, comma 6, riporta, in tema di calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali per i detenuti ed internati, ammessi al lavoro in carcere, l'interpretazione, gia' contenuta nei precedenti DD.LL., dell'art. 1, commi 1 e 2, secondo periodo, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, con- vertito, con modificazioni dalla legge 9 dicembre 1989, n. 389. In merito si richiamano le istruzioni gia' impartite con circolare del 5.6.1990 n. 125 e con circolare n. 161 del 17 luglio 1990. 3) Aliquote contributive dovute al Fondo Pensioni Lavorato- ri Dipendenti. L'art. 7, comma 7, conferma l'aumento, nella misura dello 0,41 per cento della retribuzione imponibile, delle aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavo- ratori dipendenti per tutti i lavoratori, ivi compresi gli addetti ai servidi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca a partire dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989 (v. in proposito circolare n. 125 del 5 giugno 1990, circolar en. 161 del 17 luglio 1990 e prece- denti). 4) Aliquote contributive dovute alla Gestione Speciale di Previdenza Integrativa dell'assicurazione per l'invalidi- ta', la vecchiaia ed i superstiti per i dipendenti da im- prese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorche' parziale in sotterraneo. L'art. 7, comma 9, conferma a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989, l'aumento delle aliquote contributive secondo la misura prevista dal D.L. n. 161 del 5 giugno 1990 (v. in proposito citata circolare n. 161 del 17 luglio 1990). 5) Somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore ver- sate alle Casse Edili. Contribuzione. L'art. 3, commi 8, 9 e 10, regola il regime contribu- tivo delle somme a carico del datore di lavoro e del lavo- ratore versate periodicamente alle Casse Edili, secondo la disciplina gia' contenuta nei suddetti decreti decaduti. Si richiamano, pertanto, le precisazioni di cui alle circolari n. 125 del 5.6.1990 e n. 161 del 17.7.1990. IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA