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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 128 del 21-6-2001.htm
  
La contribuzione figurativa accreditata per periodi successivi al 31 dicembre 2000 connessa al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia è utile anche per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità.   


 
 
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
21 giugno 2001
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n. 128
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Ai
Consiglieri di Amministrazione
 
Al
Presidente e ai Membri del Consiglio
 
 
di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
OGGETTO:
Articolo 78, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Lavoratori licenziati da imprese edili ed affini ammessi al trattamento speciale di disoccupazione. Pensione di anzianità.
 
 
SOMMARIO
:
La contribuzione figurativa accreditata per periodi successivi al 31 dicembre 2000 connessa al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia è utile anche per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità.
 
 
 
1
LAVORATORI LICENZIATI DA IMPRESE EDILI ED AFFINI AMMESSI AL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE
 
L’articolo 78, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto che "La contribuzione figurativa accreditata per i periodi successivi al 31 dicembre 2000 per i quali è corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini è utile ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura del trattamento pensionistico, compreso quello di anzianità".
In applicazione di tale disposizione per gli anzidetti lavoratori la contribuzione figurativa connessa al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia accreditata a decorrere dal 1° gennaio 2001 deve essere considerata utile anche ai fini del diritto alla pensione di anzianità.
I criteri enunciati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 183 del 23 settembre 1983 e recepiti dalla circolare n.635 R.C.V. - n.53595 A.G.O./215 del 17 novembre 1983 e n. 79 del 22 marzo 1995, secondo cui "i contributi figurativi da accreditare a norma dell’articolo 16 della legge 6 agosto 1975, n. 427, per i periodi di trattamento di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell’edilizia non sono utili per il diritto alla pensione di anzianità" restano confermati per i periodi di accredito figurativo compresi entro il 31 dicembre 2000.
 
2
LAVORATORI LICENZIATI DA IMPRESE EDILI ED AFFINI AMMESSI AL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER I QUALI HANNO TROVATO APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITA’ LUNGA.
 
 
Si rammenta che per i lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e dell’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451 per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell’articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i periodi di accredito figurativo connessi al predetto trattamento erano già utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità (v. in proposito circolari n. 79 del 22 marzo 1995, n. 96 del 4 maggio 1996 e n. 168 del 12 agosto 1999).
 
 
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO