Il flusso delle variazioni anagrafiche verso l'INPS permette all’Istituto di mantenere aggiornata la propria base dati anagrafica in modo da consentire un miglior servizio nell’erogazione delle prestazioni.
L’art. 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903 ha stabilito l’obbligo per gli ufficiali d’anagrafe di informare l’Istituto in ordine alle variazioni, per matrimonio o morte, ai fini dell’attuazione dell’anagrafe dei pensionati, istituita presso ciascun Comune per controllare l’esistenza in vita dei pensionati e la conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi stabiliti dalla legge.
Con la legge 27 dicembre 2002 le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi sono da trasmettere obbligatoriamente in via telematica, e da allora l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sul sito internet, ha messo a disposizione dei Comuni d'Italia, un servizio dedicato, dal 2015 disponibile anche per le Rappresentanze diplomatiche italiane, per consentire a tali enti l'invio delle comunicazioni di variazione anagrafica.
Dal 2007 i Comuni hanno a disposizione il canale di comunicazione rappresentato dal sistema INA-SAIA (Indice Nazionale delle Anagrafi – Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico) del Ministero degli Interni, istituito con la finalità di favorire lo scambio delle informazioni anagrafiche essenziali tra i comuni e le pubbliche amministrazioni.
Grazie a questo progetto il Comune, una volta comunicata con esito positivo la variazione anagrafica al sistema INA-SAIA, non dovrà più inviare la stessa comunicazione agli enti collegati al C.N.S.D. (Centro Nazionale Servizi Demografici), tra i quali figura l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Ti trovi in:
Introduzione
Pubblicazione: 03/04/2017