In base ai Regolamenti UE, alcune prestazioni sono inesportabili negli Stati membri dell'UE e negli altri Stati che applicano tali Regolamenti. Queste prestazioni possono essere erogate solo nello Stato membro in cui la persona interessata risiede e in base ai criteri stabiliti dalla legislazione di tale Stato (Circolare n. 88 del 2 luglio 2010).
Per l'Italia sono inesportabili le seguenti prestazioni:
- pensioni sociali ai cittadini senza risorse (legge 30 aprile 1969, n. 153);
- pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili (leggi 30 marzo 1974, n. 118, 11 febbraio 1980, n. 18 e 23 novembre 1988, n. 508);
- pensioni e indennità ai sordomuti (leggi 26 maggio 1970, n. 381 e 23 novembre 1988, n. 508);
- pensioni e indennità ai ciechi civili (leggi 27 maggio 1970, n. 382 e 23 novembre 1988, n. 508);
- integrazione della pensione minima (leggi 4 aprile 1952, n. 218, 11 novembre 1983, n. 638 e 29 dicembre 1990, n. 407);
- integrazione dell'assegno d'invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222);
- assegno sociale (legge 8 agosto 1995, n. 335);
- maggiorazione sociale (articolo 1, paragrafi 1 e 12 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 e successive modifiche).
Il trasferimento in uno Stato che applica i regolamenti UE di sicurezza sociale, comporta la perdita del diritto alla relativa prestazione.
Ai titolari di prestazione pensionistica italiana residenti nel Regno Unito prima del 1° gennaio 2021 si continua ad applicare il Regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. circolare INPS 6 aprile 2021, n. 53), che prevede l’inesportabilità dell’integrazione al trattamento minimo e della maggiorazione sociale.