Lavoratori esentati dagli adempimenti informativi e contributivi previsti dal D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947, ai sensi dell’art. 1, comma 188, della L. n. 296/2006.
L’art. 1, comma 188 della L. n. 296/2006 prevede l’esenzione degli adempimenti previsti dalla normativa previdenziale del settore dello spettacolo qualora ricorrano congiuntamente due presupposti, uno di tipo oggettivo e l’altro di tipo soggettivo.
Per quanto concerne il profilo soggettivo, le tipologie di lavoratori interessate dallo specifico regime di esenzione dagli adempimenti informativi e contributivi del settore dello spettacolo sono i seguenti:
(i) giovani fino a diciotto anni;
(ii) studenti di scuola media superiore ovvero iscritti ai corsi di laurea triennale e quinquennale dell’ordinamento
scolastico e universitario nazionale nonché iscritti in istituti stranieri che rilasciano titoli equipollenti a quelli
rilasciati dagli istituti italiani fino al venticinquesimo anno di età;
(iii) pensionati di età superiore a sessantacinque anni;
(iv) coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della
previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo.
A tal proposito l’obbligo contributivo verso una gestione pensionistica obbligatoria diversa da quella per i
lavoratori dello spettacolo deve sussistere nel medesimo periodo di svolgimento delle prestazioni di cui
all’articolo uno, comma 188, L. n. 296/2006.
I relativi datori di lavoro o committenti saranno tenuti, acquisendo idonea documentazione, a verificare,
preliminarmente allo svolgimento delle esibizioni musicali dal vivo di cui al comma 188 in trattazione, che il
lavoratore rientri effettivamente in una delle predette tipologie di soggetti - con particolare riguardo a quella
degli studenti - aventi diritto all’esenzione.
Per quanto riguarda il profilo oggettivo, duplice è il requisito necessario ai fini dell’integrazione della fattispecie in esame:
(i) l’ambito di svolgimento delle prestazioni lavorative e
(ii) il compenso lordo percepito per le medesime prestazioni nel corso dell’anno solare.
Con riferimento alla prestazione lavorativa, il regime di esenzione dagli adempimenti informativi e contributivi si applica ai soggetti che effettuano esibizioni musicali dal vivo in spettacoli, in manifestazioni di intrattenimento e nell’ambito di celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche.
In relazione al requisito reddituale, si sottolinea che il predetto regime di esenzione opera per la parte di retribuzione annua lorda, percepita, per le esibizioni di cui sopra, che non superi l’importo di 5.000,00 euro. La peculiarità di tale fattispecie comporta, pertanto, l’esonero dal versamento della contribuzione IVS per le retribuzioni corrisposte entro il suddetto limite; entro tale limite, pertanto, è dovuta esclusivamente la contribuzione assistenziale prevista per il tipo di rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, instaurato con le sopra citate categorie di lavoratori.
Qualora si verifichi, nel corso dell’anno solare, il superamento di tale limite reddituale, i rispettivi datori di lavoro o committenti saranno tenuti, per la quota di retribuzione eccedente il predetto limite di 5.000,00 euro, al corretto assolvimento degli adempimenti contributivi anche in relazione all’assicurazione IVS.
In relazione alle modalità di assolvimento degli adempimenti contributivi, a partire dal 1° gennaio 2015, i datori di lavoro/committenti che si avvalgono di prestazioni di lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), presentano la denuncia contributiva avvalendosi delle medesime modalità previste per le aziende con dipendenti, dichiarando nell’ambito della sezione “PosContributiva" del flusso UNIEMENS, sia gli elementi informativi utili per il corretto calcolo delle contribuzioni assistenziali (cd. “contributi minori”) sia quelli relativi al calcolo della contribuzione pensionistica.
Il termine per la presentazione delle denunce contributive è fissato all’ultimo giorno del mese successivo a quello del periodo di competenza cui la denuncia medesima si riferisce.
Il versamento dei contributi dovrà essere effettuato, come di consueto, tramite modello di pagamento unificato (modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento).