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Obbligo assicurativo Ex Enpals

Pubblicazione: 12/12/2022 Ultimo aggiornamento:

La Contribuzione obbligatoria nello Spettacolo e le caratteristiche distintive dell’assicurazione IVS nello spettacolo

1. Configurazione dell’obbligo assicurativo

Nell’ambito dello spettacolo, in forza delle norme di cui al decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 1420/1971, l’obbligazione contributiva è strutturata secondo un particolare assetto in relazione all’an, al quantum e al quomodo della medesima obbligazione.

Gli stessi provvedimenti hanno introdotto requisiti contributivi ridotti tenuto conto delle seguenti specificità che connotano i rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo: le particolari doti richieste; la durata ridotta della vita artistica; l’incertezza del lavoro; l’andamento particolare delle retribuzioni; la saltuarietà dell’attività lavorativa; la breve durata dei rapporti di lavoro.

Le regole particolari proprie dell’assicurazione gestita dall’ex Enpals tengono conto anche della tipicità delle parti del contratto di lavoro. Parti del contratto di lavoro artistico, sono, in linea generale:

  • il datore di lavoro (o committente qualora si tratti di rapporti di lavoro autonomo), che provvede alla gestione e produzione dello spettacolo;
  • il lavoratore (autonomo, subordinato o parasubordinato), che svolge la prestazione artistica.

Il contratto di lavoro artistico

Con il contratto di “scrittura artistica”, le parti si impegnano a costituire un vincolo giuridico con il quale il datore di lavoro assume su di sé l’obbligo di corrispondere la retribuzione e, corrispettivamente, il lavoratore si obbliga ad effettuare la propria prestazione artistica.

Nello spettacolo l’intuitus personae assume un rilevo maggiore rispetto ai rapporti di lavoro degli altri settori.

I presupposti dell’obbligo assicurativo

L’obbligo assicurativo insorge per effetto del mero svolgimento di una delle attività artistiche, tecniche o amministrative riportate nell’art. 3, del D.C.P.S. n. 708/1947 (artisti lirici, attori di prosa, registi, sceneggiatori, maestranze teatrali, etc), come adeguato ed integrato dal decreto ministeriale 15 marzo 2005.

La competenza assicurativa dell’ex Enpals è determinata dalla qualifica professionale del lavoratore: l’obbligo assicurativo nasce in virtù dell’appartenenza del soggetto che svolge la propria prestazione lavorativa a figure professionali tassativamente individuate dalla legge.

Ai fini dell’insorgenza dell’obbligo contributivo, si prescinde dalla natura dell’attività svolta dal datore di lavoro/committente, così come si prescinde dalla natura di tale soggetto (imprenditore o meno, soggetto pubblico o privato).

Il lavoratore dello spettacolo è coperto dall’assicurazione obbligatoria ex Enpals a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro (lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo, ivi inclusa la prestazione professionale resa da soggetto titolare di partita iva).

Fa eccezione a tale regola l’appartenenza del lavoratore a talune categorie professionali, per le quali rileva anche il requisito della dipendenza dall’impresa.

Il lavoratore dello spettacolo è coperto dall’assicurazione obbligatoria ex Enpals a prescindere dalla: tipologia del contratto di lavoro: contratto intermittente, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, etc. (esistono tuttavia delle eccezioni, da ricondursi per esempio alle ipotesi di contratto di lavoro accessorio e di somministrazione di lavoro).

A più riprese la Suprema Corte ha evidenziato che il legislatore ha voluto “predisporre una tutela previdenziale ad ampio raggio – non diversa da quella elargita ai lavoratori dipendenti – a vantaggio di categorie di lavoratori esplicanti la loro opera nel settore dello spettacolo e in relazione ai quali non sempre è possibile distinguere se l’attività dai medesimi espletata sia di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (e senza, quindi, che sia necessario previamente accertare la natura, autonoma o subordinata, dell’attività prestata)”, pertanto l’obbligo assicurativo discende indipendentemente dal concreto atteggiarsi del rapporto che impone l’iscrizione ad una serie di lavoratori specificamente individuati dall’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.

L’ex Enpals assicura: categorie artistiche e categorie tecniche (tecnici del montaggio, operatori di ripresa, etc).

Si tratta, infatti, di soggetti per i quali l’appartenenza alla categoria vale di per sé ad integrare l’obbligo di iscrizione all’ex Enpals.

La Cassazione ha precisato che vi sono delle figure le cui prestazioni sono “ontologicamente” rivolte a realizzare uno spettacolo, così per gli attori, i cantanti, i concertisti, i registi, i direttori d’orchestra, i ballerini, etc., ma anche per figure “non propriamente” artistiche” quali i tecnici del montaggio e del suono, dello sviluppo e stampa, gli operatori di ripresa, i doppiatori, etc.

Nel settore si trovano a prestare la loro opera anche figure non propriamente artistiche e tecniche, elencate nell’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.

  • per alcune (quali truccatori, parrucchieri, arredatori, architetti, etc.) l’obbligo assicurativo insorge quando la prestazione viene resa in forma strumentale alla realizzazione di un prodotto di carattere artistico o ricreativo;
  • per altre figure, quali impiegati amministrativi, operai, autisti, custodi, etc. che lavorano per conto di imprese dello spettacolo l’obbligo assicurativo si configura se sussiste un rapporto di lavoro subordinato con un determinato tipo di impresa (es. guardarobiere dipendente da imprese esercente pubblici spettacoli, impiegato amministrativo dipendente da imprese televisive).

L’elenco delle categorie professionali dei lavoratori da assicurare alla gestione ex Enpals è contenuto nell’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947. Tale elenco, da considerarsi tassativo, è stato adeguato ed integrato dal Ministero del lavoro con il decreto 15 marzo 2005.

Si tratta di un elenco esaustivo che puntualmente precisa la eventuale necessaria sussistenza dei profili oggettivi relativi al requisito della dipendenza dall’impresa, all’ambito in cui opera l’impresa (es. impiegato amministrativo di impresa televisiva) o la natura della struttura presso la quale si opera (es. animatori in strutture turistiche e di spettacolo).

In relazione allee figure previste ai punti nn. 20 e 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (istruttori presso impianti e circolari sportivi di qualsiasi genere, direttori tecnici e istruttori presso società sportive), precedentemente assicurati presso il Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), è prevista dal 1° luglio 2023, l’assicurazione presso il Fondo Pensione dei Lavoratori sportivi (1) , nell’ipotesi di rapporto di lavoro subordinato (o di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura nell’ambito del settore professionistico). Nei casi di rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato al di fuori dei settori professionistici, è prevista, invece, l’iscrizione alla Gestione separata INPS.

Al fine di salvaguardare la continuità d’iscrizione alla medesima gestione previdenziale è stata prevista, per le figure sopra declinate che risultino già iscritte al FPLS, la facoltà di optare per il mantenimento dell’iscrizione nel regime previdenziale già in godimento. Tale facoltà di opzione è esercitabile sino al 30 giugno 2024.

(1) Anche nei casi di rapporti di lavoro alle dipendenze di soggetti datoriali aventi natura “commerciale” (palestre, sale fitness ecc.).


2. Soggetto tenuto all’assolvimento degli obblighi previdenziali e onere contributivo

Obblighi contributivi ed informativi

Le disposizioni del D.Lgs. n. 708/1947 individuano sempre il soggetto obbligato all’adempimento nell’impresa presso la quale l’iscritto presta la sua opera. L’obbligo contributivo ed i correlati oneri informativi devono essere assolti tanto dal datore di lavoro che stipuli un contratto di lavoro subordinato con il lavoratore, quanto dal committente che scritturi o ingaggi un lavoratore autonomo. Infatti, in linea generale, l’obbligo contributivo grava sempre su colui che si avvale delle prestazioni lavorative.

Onere contributivo

L’onere contributivo è pari al 33% (35,70% ballerini e tersicorei) della base contributiva e pensionabile.

La modulazione del carico contributivo è la seguente: due terzi, pari al 23,81%, a carico del datore di lavoro/ committente e un terzo, pari al 9,19%, a carico del lavoratore.

Tale misura dell’onere contributivo vige a prescindere dalla tipologia della natura del rapporto di lavoro e del relativo contratto stipulato (contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, contratto di collaborazione a progetto, contratto di lavoro intermittente, etc.).

Responsabile per il versamento dei contributi previdenziali è il datore di lavoro/committente, che si rivale nella misura di un terzo sul compenso lordo spettante al lavoratore autonomo.

Calcolo della contribuzione

Il calcolo della contribuzione previdenziale dovuta è effettuato sulla retribuzione giornaliera, secondo le modalità in vigore per la generalità dei lavoratori dipendenti, in base a specifici massimali che variano in base all’anzianità contributiva posseduta alla data del 31.12.1995.

In particolare, il contributo previdenziale, per gli iscritti a forme previdenziali obbligatorie al 31.12.1995, è calcolato sulle giornate di prestazione lavorativa sulla base di appositi massimali e fasce di retribuzione giornaliera.

Diversamente, per gli iscritti a forme previdenziali obbligatorie successivamente al 31.12.1995, il contributo è calcolato sulle giornate di prestazione lavorativa sulla base di appositi massimali annui.

Oltre il massimale contributivo, variabile a seconda dell’anzianità assicurativa del lavoratore, vige un contributo di solidarietà pari al 5,00% della/del retribuzione/compenso lorda/o, di cui il 2,50% a carico del datore di lavoro (o committente) e il 2,50% a carico del lavoratore.

3. Regole particolari per la determinazione della base imponibile contributiva e altre peculiarità dell’assicurazione ex Enpals

I contributi da versare alla gestione ex Enpals sono calcolati sulla retribuzione:

  • giornaliera. La retribuzione giornaliera si determina dividendo l’ammontare complessivo dei compensi per il numero delle prestazioni effettuate sempre nel limite massimo di 26 giornate al mese (si considera l’anno convenzionale di 312 gg, cui corrispondono 12 mesi di 26 gg ciascuno);
  • imponibile come determinata a norma dell’art. 12, L. n. 153/1969, come sostituito dal D.Lgs. n. 314/1997, art. 6.

Anche la contribuzione relativa a prestazioni di lavoro parasubordinato e autonomo è calcolata sulla retribuzione imponibile determinata a norma del citato art. 12 citato con conseguente applicazione delle regole e dei criteri propri del lavoro subordinato.

Per particolari categorie di lavoratori possono essere definite, con decreto del Ministro del lavoro, tabelle di retribuzioni medie convenzionali (cfr. art. 4, D.P.R. n. 1420/1971) da prendere a base per il versamento dei contributi. In tali casi non c’è corrispondenza tra quanto percepito come compenso della prestazione lavorativa e imponibile utilizzato per il versamento dei contributi.

Allo stato ne sussistono per la categoria dei cantanti e orchestrali in relazione alle attività di interprete principale svolte in sala d’incisione, basate sulla fissazione convenzionale delle retribuzioni da assoggettare a contribuzione, mediante un meccanismo che tiene in considerazione l’andamento delle vendite dei supporti fonografici incisi (Circ. Enpals n. 13/2010).

Un trattamento contributivo differenziato è previsto anche per i compensi percepiti dai lavoratori dello spettacolo per la cessione dello sfruttamento economico dei diritti d’autore, d’immagine e di replica (Circ. Enpals n. 1/2004): esclusi dalla base contributiva e pensionabile nei limiti del quaranta per cento dell’importo complessivo percepito per le prestazioni riconducibili alla medesima attività lavorativa.

4. Altre particolarità dell’assicurazione ex Enpals

L’accesso ai trattamenti pensionistici è basato sulle giornate di effettiva prestazione lavorativa.

Il D.Lgs. n. 182/1997, ha suddiviso, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporti di lavoro, in tre raggruppamenti i lavoratori dello spettacolo. Tale ripartizione assume rilevanza unicamente ai fini del trattamento pensionistico.

Il requisito dell’annualità assicurativa si considera soddisfatto, con riferimento ad un diverso numero di giornate lavorative - 90, 260 o 312 - che varia a seconda della tipologia di figura professionale e della durata del rapporto di lavoro, secondo che lo schema che segue.

I tre raggruppamenti, a decorrere dall’1 luglio 2021, in cui sono stati suddivisi i lavoratori dello spettacolo, ai soli fini del trattamento pensionistico, sono i seguenti:

 

I tre raggruppamenti,de i lavoratori dello spettacolo