1. Che cos’è il certificato di agibilità
Il certificato di agibilità è il documento che autorizza le imprese a far agire nei locali di loro proprietà (o sui quali le stesse abbiano un diritto personale di godimento, es. contratto di locazione, contratto di comodato, etc.) i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie artistiche e tecniche in relazione ad un evento (art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947).
E’ uno strumento volto a contrastare i fenomeni di evasione ed elusione contributiva, garantendo una tutela particolare ai lavoratori artisti e tecnici.
In particolare, il certificato di agibilità non è altro che il documento autorizzativo di cui le imprese (dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi) si devono munire, e affinché sia consentito lo svolgimento della prestazione dei lavoratori dello spettacolo artisti e tecnici, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 in relazione ad uno specifico evento (spettacolo/manifestazione o ad una serie di eventi).
Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti a cui sono tenuti i datori di lavoro del settore dello spettacolo, il legislatore è recentemente intervenuto (cfr. decreto legge n. 135/2018 convertito in legge n. 12/2019) modificandone, in parte, la disciplina.
In particolare, è cessato l’obbligo della richiesta del certificato di agibilità per fare “agire” presso le imprese i lavoratori artisti e tecnici con rapporto di lavoro subordinato.
Pertanto, allo stato permane l’obbligatorietà della richiesta del certificato di agibilità unicamente in relazione a rapporti di lavoro autonomo ivi compresi quelli di collaborazione.
Il rilascio del certificato è subordinato all'assenza di debiti contributivi da parte dell'impresa richiedente.
L'impresa con debiti contributivi è tenuta a regolarizzare la propria posizione, altrimenti il rilascio è inibito.
2. Soggetti obbligati a richiedere e custodire il certificato
L’obbligo di richiedere il certificato di agibilità grava sempre in capo al soggetto che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro con gli artisti e tecnici, vale a dire il datore di lavoro/committente. In proposito, si ricorda che, qualora il committente non coincida con l’impresa/ente presso cui i lavoratori agiscono (titolare di un diritto di proprietà o di godimento sui locali ove viene svolta la prestazione), sarà comunque onere di tale ultimo soggetto richiedere copia del certificato e custodirlo.
Infatti, per l’impresa che fa “agire” nei propri spazi i lavoratori autonomi appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell’articolo 3 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947 senza munirsi del certificato di agibilità è prevista la sanzione amministrativa di 129 euro per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore.
Di conseguenza, la sanzione amministrativa sarà irrogata al soggetto giuridico che “ospita” il lavoratore dello spettacolo sia nel caso in cui detto soggetto coincida con il “datore di lavoro” sia nel caso sia estraneo al rapporto di lavoro. A titolo esemplificativo:
- studio di produzione che in regime di appalto realizza trasmissione televisiva e a tal fine, contrattualizza determinati lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro autonomo. La trasmissione viene ripresa negli studi dell’impresa televisiva appaltante. Il soggetto obbligato a richiedere ad Inps il certificato di agibilità è lo studio di produzione, mentre l’impresa televisiva è obbligata a custodire copia;
- un teatro comunale concede in locazione i propri spazi per fare realizzare ad una compagnia teatrale uno spettacolo in cui vengono impiegati lavoratori dello spettacolo. Il soggetto obbligato a richiedere all’Inps il certificato di agibilità è la compagnia teatrale; mentre il soggetto obbligato a custodire copia è il teatro comunale.
Sono tenuti a richiedere il certificato di agibilità anche i lavoratori autonomi esercenti attività musicali e l'obbligo di custodia della copia del certificato in tal caso posto a carico del committente.
L’obbligo di munirsi del certificato riguarda anche le imprese e le formazioni sociali straniere operanti in Italia, a prescindere dalla circostanza che gli obblighi contributivi debbano essere assolti o meno in Italia. In merito, si precisa che in caso di svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale da parte di lavoratori dello spettacolo stranieri, provenienti da Stati membri dell’Unione europea o da Paesi con i quali vigono convenzioni in materia di sicurezza sociale, muniti di appositi documenti esonerativi (mod.A1, certificato di legislazione applicabile, etc.), viene rilasciato alle imprese richiedenti, pur in assenza di obblighi contributivi in Italia, l’apposito certificato di agibilità “in esenzione contributiva”.
Nei casi di svolgimento di manifestazioni artistiche a scopo benefico, sociale o solidaristico in cui vengono impiegati lavoratori dello spettacolo che svolgono la prestazione gratuitamente, viene rilasciato un apposito certificato denominato “certificato di agibilità a titolo gratuito”, a condizione che:
- gli eventuali ricavi derivanti dallo svolgimento della manifestazione siano destinati a tali finalità (dedotte le spese di allestimento);
- ai lavoratori dello spettacolo coinvolti non sia corrisposto alcun compenso per la prestazione svolta (sono ammessi i soli rimborsi spese a piè di lista).
3. Modalità di richiesta del certificato di agibilità
Il certificato deve essere richiesto dalle imprese on-line - mediante l’apposito servizio “Richiesta certificato di agibilità” disponibile sul portale dell’Istituto www.inps.it”, disponibile sul portale dell’Istituto nell’area “Servizi per le aziende e consulenti” - entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti di lavoro, e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa; indicando puntualmente: le date di svolgimento della prestazione lavorativa; - i lavoratori occupati; i luoghi e i compensi.
La comunicazione delle variazioni dei dati contenuti nel certificato deve essere effettuata entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Eventuali variazioni effettuate dopo lo svolgimento della prestazione lavorativa (comunque non oltre cinque giorni) sono valide solo se dovute a causa di forza maggiore che sia supportata da idonea documentazione che deve essere trasmessa all’Istituto.
Dal 21 luglio 2022, è stata introdotta una nuova modalità di richiesta massiva dei certificati di agibilità per le imprese del settore dello spettacolo, al fine di automatizzare i processi che riguardano i soggetti preposti a tale richiesta, evitando l’accesso al portale dell’Istituto.
Tale modalità prevede la richiesta massiva dei certificati di agibilità tramite l’utilizzo del sistema di Posta Elettronica Certificata (PEC) (cfr. messaggio n. 2874/2022).
4.Principali circolari e messaggi di riferimento
Circolari ex Enpals Enpals n. 21/2002, n. 27/2002, n. 17/2004, n. 17/2007, n. 18/2007
Circolare Inps n. 144/2012;
Messaggi Inps n. 3575/2015, n. 1712/2016, n. 1612/2019, n. 2874/2022