L’articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 1420/1971 prevede che, i soggetti che possono far valere contribuzione sia presso la gestione ex ENPALS – Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e Fondo Pensione Lavoratori Sportivi - sia presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’INPS hanno diritto a conseguire una sola prestazione pensionistica attraverso la totalizzazione dei contributi versati ed accreditati in ambedue le gestioni.
Le modalità attuative di tale disposizione sono state illustrate nella Convenzione stipulata in data 3 dicembre 1973.
L’accertamento del requisito contributivo, ai fini del diritto a pensione del lavoratore, qualora vi sia presenza di contribuzione in tre diverse gestioni previdenziali ossia: la gestione ex ENPALS, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni autonome degli Artigiani e dei Commercianti (ART. e COM) dell’istituto, deve essere condotto valutando:
- In primo luogo, l’eventuale conseguimento dei requisiti pensionistici attraverso l’unificazione dei contributi accreditati presso la gestione ex ENPALS e il FPLD;
- qualora detta verifica dia esito negativo, l’eventuale conseguimento del diritto a pensione cumulando la contribuzione della gestione speciale e del FPLD;
- in via residuale, il conseguimento del diritto a pensione attraverso l’utilizzo dei contributi accreditati nelle tre diverse gestioni.
In tale ultima ipotesi la contribuzione accreditata presso la gestione ex ENPALS viene utilizzata, previo trasferimento presso il FPLD, con i criteri in vigore per la contribuzione accreditata in detta gestione e, di conseguenza, cumulata con quella da lavoro autonomo.
Il criterio secondo il quale viene stabilita la competenza ad erogare la prestazione è quello della prevalenza contributiva.
Pertanto, provvede alla liquidazione del trattamento il Fondo presso cui sono stati accreditati il maggior numero di contributi utili per il diritto a pensione valutati secondo la normativa vigente presso i due fondi.
La competenza è sempre attribuita alla gestione Spettacolo e Sport, qualora la contribuzione versata ed accreditata alla gestione dia diritto ad autonoma prestazione.
La competenza è altresì imputata alla gestione Spettacolo e Sport nei casi di:
- pensione di vecchiaia anticipata per ballerini/tersicorei;
- pensione di vecchiaia anticipata per sportivi;
- pensione di invalidità specifica.
La disciplina sopra illustrata non opera, a seguito della domanda dell’interessato, nei casi di prestazioni pensionistiche liquidate in favore dei lavoratori della gestione spettacolo in regime di:
- Computo nella Gestione Separata di cui all’articolo 3 del D.M. n. 282/1996;
- Totalizzazione di periodi assicurativi di cui al d.lgs. n. 42/2006;
- Cumulo di periodi assicurativi di cui all’articolo 1 del d.lgs. n. 184/1997 come modificato dall’articolo 1, comma 76, lettera b) della legge n. 247/2007;
- Cumulo di periodi assicurativi non coincidenti di cui all’articolo 1, commi da 239 a 246, della legge n. 228/2012 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per maggiori approfondimenti è consultabile la circolare n. 83/2016 – Parte 1 – paragrafo 2.
Rapporti tra la contribuzione ex Enpals e la contribuzione della gestione autonoma coltivatori dretti mezzadri e coloni (CD-CM)
Le disposizioni di cui all’articolo 4-ter della legge 17 marzo 1993 n. 63 di conversione del decreto-legge del 15 gennaio 1993, n. 6, consentono di cumulare gratuitamente la contribuzione ex ENPALS con la contribuzione accreditata presso la Gestione Coltivatori Diretti Mezzadri e Coloni.
In mancanza di una specifica convenzione tra le due gestioni, in queste ipotesi la prestazione pensionistica è riconosciuta dalla gestione in cui risulti versata/accreditata una prevalente contribuzione.
L’argomento è stato trattato comunque nel messaggio istituzionale n. 4075 del 2 novembre 2018 al quale si fa rinvio.
Rapporti tra la contribuzione ex Enpals e la contribuzione proveniente da gestioni previdenziali confluite nel fondo lavoratori dipendenti dell’INPS (FPLD)
La contribuzione ex ENPALS può essere cumulata, ai fini previdenziali e secondo le disposizioni di cui all’articolo 16 del DPR n. 1420 del 1971 nonché della Convenzione INPS/ENPALS del 3 dicembre 1973, con la contribuzione versata dai dirigenti di aziende industriali (ex INPDAI), il cui rapporto di lavoro decorre dal 1° gennaio 2003. Da tale data, infatti, detti lavoratori sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell’istituto, con evidenza contabile separata, e pertanto sono assoggettati al relativo regime pensionistico per effetto della soppressione dell’INPDAI avvenuta a norma dell'articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La contribuzione ex INPDAI versata antecedentemente al 1° gennaio 2003, invece, non è cumulabile con la contribuzione ex ENPALS in mancanza di una specifica convenzione.
A decorrere dal 1° luglio 2022, inoltre, la contribuzione ex ENPALS, inoltre, può essere cumulata, in applicazione delle medesime disposizioni (articolo 16/Convenzione), con la contribuzione versata in favore dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, posto che dalla medesima data, la funzione previdenziale svolta dalla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) è stata trasferita all’INPS e detti lavoratori sono iscritti al Fondo pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’istituto, con evidenza contabile separata, ed assoggettati a tale regime pensionistico.
La contribuzione INPGI versata antecedentemente al 1° luglio 2022, invece, non è cumulabile con la contribuzione ex ENPALS in mancanza di una specifica convenzione.
Per maggiori approfondimenti su tale ultimo argomento si può consultare la circolare n. 92/2022 – paragrafo n. 5.