I periodi assicurativi maturati nei Paesi a cui si applica la normativa internazionale (Regolamenti UE e Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale) possono essere totalizzati gratuitamente.
La totalizzazione internazionale non comporta il trasferimento dei contributi da uno Stato all'altro, ma consente di tener conto, ai soli fini dell'accertamento del diritto alla pensione, dei contributi maturati nei Paesi convenzionati in cui l'interessato ha lavorato.
La totalizzazione internazionale è ammessa a condizione che il lavoratore possa far valere un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che deve effettuare il cumulo dei contributi per concedere la pensione. In base ai Regolamenti UE il periodo minimo richiesto ai fini della totalizzazione è pari ad un anno (52 settimane), mentre nelle Convenzioni bilaterali questo periodo è stabilito da ogni singola Convenzione.
I periodi assicurativi esteri da prendere in considerazione ai fini della totalizzazione non devono essere sovrapposti temporalmente ai periodi accreditati in Italia.
Ulteriori informazioni sono contenute nella Circolare n. 88 del 2 luglio 2010
Totalizzazione multipla
Alcune Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale stipulate dall’Italia prevedono la possibilità di estendere la totalizzazione internazionale anche a periodi di assicurazione maturati nel territorio di Stati terzi, alle condizioni e nei limiti previsti dalle singole Convenzioni. Sono considerati “Stati terzi” gli Stati diversi da quelli che hanno stipulato la Convenzione bilaterale.
La totalizzazione multipla è prevista dalle Convenzioni stipulate dall’Italia con:
- Argentina
- Canada
- Repubblica di Capoverde
- Repubblica di San Marino
- Spagna
- Svezia
- Svizzera
- Tunisia
- Uruguay
Casi particolari di totalizzazione multipla con i seguenti Stati:
Argentina
La Convenzione italo-argentina, diversamente da tutte le altre, prevede che la totalizzazione internazionale possa essere estesa ai Paesi terzi legati da Convenzioni bilaterali solo all’Italia o solo all’Argentina. Infatti, in base a tale Convenzione anche se uno solo dei due Stati contraenti è legato a uno Stato terzo da una Convenzione di sicurezza sociale che prevede la totalizzazione internazionale dei periodi di assicurazione, tale Stato prende in considerazione anche i periodi compiuti nel terzo Stato. Si precisa, infine, che è necessario il possesso della cittadinanza di uno dei due Stati contraenti.
Svizzera
Dal 1° giugno 2002, le disposizioni dei Regolamenti UE di sicurezza sociale sono applicabili anche nei rapporti con la Svizzera. Tuttavia, restano in vigore alcune norme del previgente Accordo bilaterale, tra cui la disciplina sulla totalizzazione multipla con Stati legati da Convenzioni di sicurezza sociale sia all’Italia che alla Svizzera, quando il diritto alla pensione italiana non si raggiunga con la totalizzazione dei periodi assicurativi italiani e svizzeri.
Spagna e Svezia
Le disposizioni delle previgenti Convenzioni bilaterali italo-spagnole e italo-svedese sulla totalizzazione multipla dei periodi assicurativi sono rimaste in vigore anche dopo l’assoggettamento di questi Stati alla normativa comunitaria di sicurezza sociale.