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Pubblicazione: 12/12/2022 Ultimo aggiornamento:

QUESITO

Si richiede un parere in ordine alla seguente fattispecie. Riattivazione della matricola XXX, intestata al sig X, per il versamento di contributi di altri lavoratori terzi che svolgono l’attività di DJ. Non essendo stata rinvenuta normativa specifica da cui risulti la necessità di presenza di titolarità di impresa in camera di commercio per assumere il ruolo di datore di lavoro/ committente in gestione ex ENPALS, si ritiene possa essere sufficiente in capo al sig X anche la titolarità di sola partita Iva senza impresa affinché lui possa essere qualificato come committente a cui collegare, sulla matricola Enpals a lui intestata, la posizione del DJ sig Y. Questa posizione appare plausibile tenuto conto della particolarità della normativa ENPALS in cui non appare particolarmente significativa la distinzione come dipendente o autonomo del lavoratore  e  considerato poi nello specifico che il particolare ruolo  di DJ di per sé consentirebbe allo stesso lavoratore Y, quale lavoratore autonomo esercente attività musicali ,anche di  avvalersi della facoltà di pagarsi i contributi da solo anziché essere  collegato dal punto di vista contributivo alla posizione del committente esterno sig X.


RISPOSTA

In riferimento al quesito formulato, si osserva quanto segue.

Come noto, la competenza assicurativa dell’ex Enpals è sempre determinata dalla qualifica professionale del lavoratore: l’obbligo assicurativo nasce in virtù dell’appartenenza del soggetto che svolge la propria prestazione lavorativa a figure professionali tassativamente individuate dalla legge. Ai fini dell’insorgenza dell’obbligo contributivo, inoltre, si prescinde dalla natura dell’attività svolta dal datore di lavoro/committente, così come si prescinde dalla natura di tale soggetto (imprenditore o meno, soggetto pubblico o privato).

Per contro, occorre rilevare che le disposizioni che disciplinano l’obbligo contributivo per il versamento della contribuzione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (D.C.P.S. n. 708/1947, art. 4 e ss. e D.P.R. n. 1420/1971), fanno, diffusamente, espresso riferimento alle imprese dello spettacolo ovvero al datore di lavoro/committente, ai fini della individuazione del soggetto obbligato.

Tanto premesso, nel caso di specie, si ritiene che nei confronti del sig. X, in qualità di persona fisica, non ricorrano i presupposti per essere considerata soggetto datoriale/committente ai fini di cui sopra e che, quindi, non possa provvedere all’assolvimento degli obblighi informativi e contributivi ai fini previdenziali in relazione all’attività svolta dal lavoratore Y.

Pertanto, fatte salve le opportune verifiche in merito all’accertamento degli eventuali reali committenti, si ritiene che nell’ipotesi rappresentata, ossia dell’eventuale ingaggio diretto da parte del sig. X sia, di fatto, integrata la fattispecie tipica relativa alla figura del lavoratore autonomo esercente attività musicali nei confronti del lavoratore Y e che, conseguentemente, quest’ultimo debba adempiere autonomamente alla denuncia e al versamento dei contributi previdenziali.
  

 

QUESITO

Si richiede se sia possibile l’attivazione retroattiva di una matricola INPS da parte dell’associazione XXX e volta a consentire gli adempimenti contributivi e informativi in relazione ad una prestazione artistica di una lavoratrice resa nelle forme del lavoro autonomo.

 

RISPOSTA

La prestazione lavorativa resa dal lavoratore dello spettacolo, ai fini dell’adempimento degli obblighi informativi e contributivi, prescinde dalla forma in cui si estrinseca lo svolgimento e la contrattualizzazione di detto rapporto, sia essa annoverabile nell’ambito del lavoro di natura subordinata, sia essa riconducibile ad una delle diverse fattispecie di lavoro parasubordinato o autonomo, ivi inclusa la prestazione professionale resa da soggetto titolare di partita iva (cfr. circ. n. 154/2014).

Pertanto, le imprese che si avvalgono di lavoratori autonomi dello spettacolo (c.d. committenti) sono tenute a:

  • effettuare la comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego (c.d. comunicazione UNILAV);
  • richiedere il certificato di agibilità;
  • assolvere all’obbligo contributivo e ai correlati oneri informativi. A tal riguardo si precisa che l’onere contributivo è pari al 33,00% (35,70% ballerini e tersicorei) della base contributiva e pensionabile. La modulazione del carico contributivo è la seguente: due terzi, pari al 23,81%, a carico del committente e un terzo, pari al 9,19%, a carico del lavoratore. Responsabile per il versamento dei contributi previdenziali è il committente, che si rivale nella misura di un terzo sul compenso lordo spettante al lavoratore autonomo.

Si precisa, inoltre, che la competenza assicurativa della gestione ex ENPALS è determinata non dal settore produttivo di appartenenza del datore di lavoro, ma dalla qualifica professionale del lavoratore. Pertanto, per far scattare l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali alla gestione ex Enpals, rileva l’appartenenza del lavoratore a una delle categorie indicate all’art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e nei successivi decreti ministeriali, a prescindere da ogni altro tratto distintivo del datore di lavoro (natura imprenditoriale, forma pubblica o privata, settore di attività, etc.) e, quindi, anche indipendentemente dall’inquadramento ai fini previdenziali.

Ne consegue che, ai fini dell’invio delle dichiarazioni contributive da effettuare con flusso Uniemens, ove al datore di lavoro/committente non sia già stata attribuita una matricola Inps per il versamento della relativa contribuzione, il medesimo dovrà richiedere l’apertura di una nuova matricola secondo le regole generali. Alla predetta matricola dovrà essere assegnato l’inquadramento corrispondente all’attività prevalente esercitata.

Tutto ciò premesso e fermo restando quanto sopra precisato in relazione agli obblighi di comunicazione Unilav, si ritiene che la richiesta del committente di apertura di una matricola Inps ai fini della trasmissione dei flussi Uniemens possa, altresì, trovare accoglimento ove supportata da idonea documentazione e, nel caso specifico, a fronte della produzione della fattura emessa dalla lavoratrice.

  

 
QUESITO

Un’azienda, inquadrata nella gestione ex ENPALS sportivi professionisti (CSC 11808), deve inviare le denunce Uniemens di due magazzinieri e viene rilevata una incompatibilità tra il tipo lavoratore = ST e il codice qualifica 774. In questo caso si richiede se è necessario aprire una nuova matricola per l'assunzione di lavoratori che non rivestono qualifica di sportivi professionisti oppure bisogna inserire tipo lavoratore 00 con codice qualifica 774? È compatibile tipo lavoratore=00 con codice qualifica 774 in azienda con CSC 11808?


RISPOSTA

Il codice tipo lavoratore ST può essere utilizzato per inquadrare unicamente i lavoratori “sportivo professionista iscritto a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995” e, a seguito della riforma del lavoro sportivo (cfr. circolare n. 88 del 31 ottobre 2023), il “lavoratore sportivo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995”.

Per le altre figure di lavoratori in forza a società ed enti sportivi è prevista, ai sensi del D.M. 15 marzo 2005, l’iscrizione all’Enpals in quanto rientranti nelle categorie censite dal suddetto decreto. Per essi va utilizzato il codice tipo lavoratore “SC” (lavoratore dello spettacolo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995) o “SY” (lavoratore dello spettacolo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995).

  

 
QUESITO

Si chiede se sia corretto che un lavoratore che svolga attività di prestigiatore abbia sinora versato alla gestione separata per l’attività svolta per lo più a favore di privati; se nel caso in cui il lavoratore, come ha prospettato, noleggiasse direttamente un teatro per esibirsi producendo reddito tramite vendita diretta di biglietti, sarebbe iscrivibile all’Enpals.


RISPOSTA

Con riferimento al primo punto si rileva che le disposizioni che disciplinano l’obbligo contributivo per il versamento della contribuzione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (D.C.P.S. n. 708/1947, art. 4 e ss. e D.P.R. n. 1420/1971), fanno, diffusamente, espresso riferimento alle imprese dello spettacolo ovvero al datore di lavoro/committente, ai fini della individuazione del soggetto obbligato. L’unica eccezione è rappresentata, come correttamente anticipato, dal lavoratore esercente attività musicale. Pertanto, nel caso di specie, si concorda con la soluzione presentata e, dunque, che il sig. XXX abbia versato alla gestione separata per l’attività sinora svolta.

Con riguardo al punto 2, invece, si è dell’avviso che l’attività, così come descritta (tra cui l’affitto del teatro, la vendita di biglietti), piuttosto che qualificarsi come esercizio di attività professionale autonoma, vada ad integrare i presupposti dell’esercizio professionale di un’attività organizzata ai sensi dell’art. 2082 c.c., la quale, in ogni caso, necessita dell’iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio, anche ai fini dei connessi adempimenti previdenziali e fiscali. E infatti, nel caso così come prospettato, verrebbe a mancare l’elemento che distingue il lavoro autonomo da quello di impresa (e, nella specie, di piccolo imprenditore), ossia quello di agire in esecuzione di un incarico ricevuto e, dunque, finalizzare la propria opera alla realizzazione dell’interesse del committente, il quale affida un incarico o la realizzazione di un’opera o la fornitura di un servizio in virtù di una particolare fiducia che ripone nel soggetto incaricato (cd. intuitu personae). Nel caso rappresentato risulterebbe prevalente l’aspetto organizzativo tipico dell’attività d’impresa rispetto all’elemento della prestazione lavorativa prevalentemente personale.
 

 
QUESITO

Si chiedono chiarimenti in merito alla durata e validità della facoltà di opzione di cui al punto 5.1 della circolare 88/2023 esercitata in particolare da istruttore titolare di partita IVA. In particolare si chiede se tale opzione una volta esercitata nei termini, valga per il soggetto optante per tutti i rapporti come istruttore che eserciterà anche in futuro (2024, 2025 ecc. fino alla pensione) pure con committenti totalmente nuovi; sostanzialmente si chiede se sia una opzione soggettiva - connessa al soggetto istruttore e che vale per sempre, o se invece valga limitatamente al rapporto dell’istruttore con quei committenti specifici per i quali aveva iniziato a svolgere attività di istruttore entro il 30 giugno o comunque entro la data finale per l’opzione di dicembre 2023.


RISPOSTA

La facoltà di opzione prevista dal comma 3 dell’articolo 35 del D.lgs n. 36/2021 per le figure di istruttori presso impianti e circoli sportivi, direttori tecnici e istruttori presso società sportive è soggettiva e irrevocabile; quindi, produce effetti in relazione a tutti i rapporti di lavoro aventi ad oggetto l’attività di istruttore o direttore tecnico, sia con riferimento a rapporti in essere che a quelli instaurati successivamente all’esercizio dell’opzione.

Come precisato nella circolare n. 88 del 2023, al par. 5.1., la suddetta facoltà di opzione è stata prevista al fine di salvaguardare la continuità d’iscrizione alla medesima gestione previdenziale. Pertanto, con riguardo all’ipotesi in oggetto, l’optante dovrà essere assicurato all’FPLS in relazione anche al nuovo rapporto.
  

  
QUESITO

Si richiede di individuare il regime previdenziale dei proventi derivanti dallo sfruttamento (in proprio o tramite cessione a terzi) del diritto di immagine riferibili direttamente all’attività professionale di un soggetto già iscritto al Fondo pensioni sportivi professionisti.


RISPOSTA

Con riferimento al quesito in oggetto si rileva che l’art. 43, co. 3, della legge 289/2002, nel riconoscere carattere patrimoniale del diritto di immagine a livello normativo, si limita a prevedere il particolare regime di favore con riferimento ai soli compensi corrisposti alle categorie di cui all’articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto di immagine, per prestazioni riconducibili alla medesima attività. Ne consegue che i compensi derivanti dallo sfruttamento del diritto di immagine sono assoggettabili a contribuzione previdenziale con applicazione del regime agevolato (esclusione dall’imponibile dei compensi per la cessione dello sfruttamento dei diritti di immagine entro il limite del 40% dell’importo complessivo dei compensi percepiti per la stessa attività) nell’ipotesi in cui i medesimi siano effettivamente connessi a prestazioni riconducibili alle specifiche qualifiche professionali individuate dal legislatore da assicurare al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (attori, artisti, lirici, cantanti di musica leggera, orchestrali, ballerini, ecc.).

Pertanto, tale disposizione ha carattere speciale e non può trovare applicazione con riferimento a soggetti eventualmente iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti.

Si precisa in ogni caso che, nelle sole ipotesi in cui lo sfruttamento del diritto di immagine presupponga una ulteriore attività del soggetto la quale risulti assimilabile a una di quelle previste all’articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14 del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 (ad esempio come nel caso dello sportivo che si presti a girare uno spot pubblicitario assumendo quindi la qualifica di attore, ecc.) e pertanto afferente al Fondo lavoratori dello spettacolo, potrà trovare applicazione, in relazione ai singoli compensi, il regime contributivo di cui all’art. 43, co. 3, della legge 289/2002 (cfr. Interpello Min. Lavoro n. 30/2009).

In ogni caso, anche sulla scorta di quanto si evince dal citato Interpello della Direzione Generale per l’Attività ispettiva del Ministero del Lavoro, affinché uno schema contrattuale sia valido, ossia abbia i requisiti perché in base ad esso sia legittimo ripartire il compenso totale tra compenso per la prestazione lavorativa e compenso per la cessione dell’utilizzazione del diritto di immagine nella misura massima del 40%, è necessario che la volontà delle parti sia espressa a questo fine con l’inserimento di apposite clausole. Il tenore di queste clausole deve rappresentare la volontà del soggetto di acconsentire all’utilizzo della sua immagine, in relazione ad ulteriori attività, diverse dalla propria prestazione lavorativa, ma ad essa collegate.

Per quanto riguarda invece i profili di carattere generale e operativi, ferme le valutazioni dell’ADE, si rimanda alla ricognizione operata con il messaggio Inps n. 19435 del 2013.


 

QUESITO

Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito all’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo unico, comma 188, della L. n. 296/2006, nelle ipotesi di prestazioni effettuate da coloro che svolgono la professione di disc-jockey.


RISPOSTA

A tal riguardo, si rammenta che l’esenzione di cui all’art. 1, comma 188, della L. n. 296/2006 - come modificato dall’art. 39-quater del D.L. n. 159/2007 convertito con legge n. 222/2007 - è relativa solo a quei lavoratori che, oltre ad appartenere ad una delle tipologie previste dalla norma (giovani fino a diciotto anni, studenti fino a venticinque anni, etc.), effettuino esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche. Pertanto, in considerazione della citata disposizione normativa, il particolare regime di esenzione dagli adempimenti informativi e contributivi, di cui al comma 188 in oggetto, non risulta applicabile ai soggetti che svolgono l'attività di disc-jockey.


QUESITO

Sono stati richiesti chiarimenti in ordine al corretto inquadramento previdenziale previsto per le figure professionali dei cosiddetti “rumoristi” o “creatori di suoni”.
 

 

RISPOSTA

Come noto, il rumorista o creatore di suoni è una delle figure professionali del settore audiovisivo specializzata nel creare e registrare gli effetti sonori di film, telefilm, cartoni animati, etc. I medesimi, tra l’altro, sono stati riconosciuti titolari dei diritti connessi all’esercizio del diritto di autore in quanto effettuano “la creazione di suoni che imitano quelli reali ovvero la sapiente e creativa ricerca e assemblaggio di suoni reali in una sequenza adeguata ad assicurare una migliore fruizione delle immagini e dei dialoghi dell’opera cinematografica” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 270/2007).

Ciò premesso, si sottolinea che le attività poste in essere dai lavoratori dello spettacolo di cui si tratta coincidono con quelle peculiari di altre figure professionali assicurate presso il Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), quali i “tecnici addetti agli effetti speciali” e i “sound designer” di cui al n. 11 del D.M. 15 marzo 2005. Pertanto, in considerazione della predetta corrispondenza dell’attività svolta concretamente dai rumoristi o creatori di suoni con quella propria di talune categorie iscritte al FPLS, indipendentemente dal nomen iuris usato dalle parti, si riscontrano, in relazione ai lavoratori in oggetto, i presupposti per la sussistenza dell’obbligo assicurativo al FPLS.


  
 QUESITO

Sono stati richiesti chiarimenti volti ad evidenziare la corretta modalità di applicazione del D.M. 15 marzo 2005 in riferimento al personale di aziende alberghiere che svolge attività di assistenza ai bagnanti presso piscine ad esclusivo uso ricreativo da parte della clientela.


RISPOSTA

A tal riguardo, si fa preliminarmente presente che l’obbligo di iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), in relazione a determinate figure artistiche e tecniche, insorge, come noto, per effetto della mera appartenenza delle medesime ad una delle categorie professionali di cui al citato decreto ministeriale (artisti lirici, attori di prosa, sceneggiatori, ecc.). Mentre, per altre tipologie di lavoratori, anche esse elencate nel citato decreto ministeriale, risulta determinante, ai fini dell’obbligo contributivo, la sussistenza di precisi profili oggettivi, quali, ad esempio, l’ambito in cui opera l’impresa datore di lavoro o committente (dipendenti da imprese televisive; dipendenti da sale scommesse e sale giochi etc.) ovvero la natura della struttura in cui si svolge una determinata attività lavorativa (animatore in strutture turistiche e di spettacolo; istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi etc.).

Ciò premesso, in riferimento ai lavoratori che svolgono attività di assistenza ai bagnanti nelle strutture alberghiere, si ritiene che i medesimi non rientrino nelle tipologie di soggetti, obbligatoriamente assicurati al FPLS, sopra menzionate. Infatti, sebbene, astrattamente, l’attività posta in essere dagli stessi possa coincidere con quella degli “istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi” annoverata al n. 20 del D.M. 15 marzo 2005, risulta, nella citata fattispecie, assente, il profilo oggettivo necessario per integrare la categoria professionale di cui al citato n. 20, che prevede, appunto, che la predetta attività sia svolta in “impianti e circoli sportivi”.

Pertanto, per gli assistenti ai bagnanti, di cui all’oggetto della presente nota, non vige l’obbligo contributivo al FPLS, in quanto i medesimi non operano in impianti e circoli sportivi, bensì in strutture funzionali all’erogazione del servizio alberghiero e che risultano prive di autonomia rispetto allo svolgimento della medesima attività alberghiera.

Conseguentemente, sul piano concreto, si può affermare, che non si riscontrano i presupposti per la sussistenza dell’obbligo assicurativo presso il FPLS, laddove dall’esame dell’attività posta in essere dai dipendenti degli alberghi inquadrati come assistenti ai bagnanti, risulti che i medesimi operino in strutture predisposte alla soddisfazione delle esigenze della clientela dell’albergo e ad uso esclusivo della medesima.

Per una visione completa dei vari profili applicativi dei decreti ministeriali del 15 marzo 2005, si rimanda alle circolari Enpals n. 7, 8 e 13 del 2006.

 

 
QUESITO

Sono stati richiesti chiarimenti in merito all’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo unico, comma 188, L. n. 296/2006 nelle ipotesi di prestazioni effettuate da lavoratori provenienti dalla Repubblica di Corea.


RISPOSTA

Come noto, a seguito dell’accordo di Previdenza Sociale tra l’Italia e la Corea – che può trovare applicazione dal 26 gennaio 2006, data di entrata in vigore della relativa intesa Amministrativa – i cittadini coreani che svolgono il rapporto di lavoro in Italia e che presentano il certificato di assicurazione rilasciato dall’Istituzione Previdenziale della Corea, rimangono assoggettati, in deroga al principio fondamentale della territorialità, all’obbligo assicurativo del paese di provenienza.

Qualora, invece, non venga presentato il predetto certificato di assicurazione, si applicherà la normativa vigente nel Paese in cui si svolge l’attività lavorativa (ossia in Italia), compresa la disposizione di cui all’articolo unico, comma 188, L. n. 296/2006, oggetto della presente nota.

A tal riguardo, nel rimandare alla circolare n. 6/2006 Enpals che contiene le disposizioni amministrative relative al citato comma 188, si rammenta che l’esenzione dagli adempimenti informativi e contributivi nei confronti del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) è riservata dalla citata disposizione normativa alle prestazioni lavorative rese nell’ambito di spettacoli musicali finalizzati alla celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche, da giovani fino a diciotto anni, studenti, pensionati e coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, a condizione che la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non superi l’importo di 5.000 euro.
  

 
QUESITO

Sono pervenute richieste di chiarimento in relazione agli eventuali obblighi di comunicazione ai centri per l’impiego per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali di cui all’art. 3 comma 1, n. 23 bis del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947.


RISPOSTA

Al riguardo si fa presente che, considerata la peculiarità della disciplina prevista dall’art. 3, commi 98, 99 e 100 della legge n. 350/2003, che ha introdotto la predetta figura professionale, non sussiste in capo alla medesima l’obbligo di effettuare, in riferimento alla sua attività di “lavoratore autonomo esercente attività musicali”, la preventiva comunicazione al competente centro per l’impiego.

Per i profili di carattere generale relativi al lavoratore autonomo in oggetto, si rimanda alla circolare n. 17/2004 e al messaggio n. 5/2007 Enpals.