Diritto d’autore e diritto d’immagine. Regime contributivo.
Il diritto d’autore ha per oggetto “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” (art. 1, L. n. 633/1941). Requisiti dell’opera dell’ingegno sono la creatività e la concretezza d’espressione.
Dallo sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno può scaturire, per il soggetto titolare del diritto di autore, la corresponsione di due distinte tipologie di compenso: l’equo compenso e/o il compenso per la cessione del diritto di utilizzazione economica dell'opera.
L’equo compenso è un compenso per l’utilizzazione secondaria dell’opera dell’ingegno, ossia per l’utilizzazione di un’opera fissata su un supporto materiale che in quanto tale è suscettibile di una serie infinita di fruizioni da parte di un numero non definito di utenti e grava su un soggetto diverso sul soggetto diverso dal committente dell’opera dell’ingegno che cura l’utilizzazione secondaria dell’opera (es. diritti SIAE) e non è assoggettabile a contribuzione previdenziale.
Il compenso per la cessione del diritto di utilizzazione economica dell'opera: è la forma di remunerazione stabilita nell’ambito di un rapporto contrattuale fra il committente/produttore/datore di lavoro e l’artista, derivante dalla cessione dello sfruttamento del diritto d’autore. Lo stesso è assoggettabile a contribuzione previdenziale nei limiti fissati dall’art. 43 della L. n. 289/2002. È necessaria l’esistenza di un rapporto di lavoro.
Le categorie artistiche titolari del diritto esclusivo di cedere l'utilizzazione economica dell'opera sono le seguenti: Coreografo, Sceneggiatore teatrale, Sceneggiatore cinematografico, Architetto, Regista teatrale e cinematografico (principale), Dialoghista Adattatore cinetelevisivo, Soggettista, Bozzettista, Costumista, Compositore/Arrangiatore, Creatori di fumetti, illustrazioni e disegni.
Il diritto d’immagine è un diritto assoluto della persona a che la propria immagine non venga esposta o pubblicata senza l’espresso e specifico consenso di questa. L’art. 43, comma 3, L. n. 289/2002 sancisce il carattere patrimoniale del diritto di immagine (già ammesso dalla giurisprudenza e dalla dottrina).
La cessione della utilizzazione economica del diritto d’immagine deve riguardare attività ulteriori rispetto a quelle direttamente connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa per la quale è percepito il compenso (cfr. Circ. Enpals n. 1/2004).
Sono “attività ulteriori” quelle riconducibili alla prestazione lavorativa dell’artista, quali quelle finalizzate a promuovere la commercializzazione e la diffusione dell’opera. Possono considerarsi ad esempio, in tale ambito le partecipazioni, a scopi promozionali, a: rassegne cinematografiche, trasmissioni, manifestazioni, interviste con la stampa, ecc.
L’impegno da parte del lavoratore a svolgere le predette ulteriori attività su richiesta del datore di lavoro/committente deve risultare dal contratto di lavoro e la ripartizione del compenso totale tra prestazione lavorativa e cessione dell’utilizzo del diritto di immagine necessita della volontà delle parti espressa con apposite clausole. In linea generale, tutte le categorie artistiche possono essere titolari del diritto di cedere l'utilizzazione economica del diritto d'immagine.
Regime contributivo
L’ art. 43, L. n. 289/2002 prevede l’esclusione dall’imponibile contributivo dei compensi per la cessione dello sfruttamento economico dei diritti d’autore e d’immagine entro il limite del 40% dell’importo complessivo dei compensi percepiti per la stessa attività. L'applicabilità di questo regime contributivo differenziato presuppone la formalizzazione della volontà delle parti di prevedere un compenso per la cessione dei diritti. In mancanza di apposita regolamentazione delle parti i compensi per la cessione dei diritti rientrano nella base imponibile ai fini contributivi unitamente alla retribuzione corrisposta per la prestazione dell’attività artistica.