ANNUALITA’ DI CONTRIBUZIONE NEL FONDO PENSIONE LAVORATORI SPETTACOLO (FPLS)
L'anzianità contributiva dei lavoratori dello spettacolo è espressa in giornate, considerando l'anno lavorativo convenzionale di 312 giorni, cui corrispondono 12 mesi di 26 giorni ciascuno.
A seguito dell’evoluzione della disciplina nel corso del tempo, le annualità di contribuzione utili al perfezionamento dei requisiti a pensione in favore degli iscritti al Fondo sono mutate.
Fino al 31 dicembre 1992 il requisito dell'annualità di contribuzione, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, veniva perfezionato con un numero di contributi giornalieri pari a:
- 60 giorni per le categorie appartenenti al c.d. 1° Gruppo (categorie dal n. 1 al n. 14 di cui all’art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947, come modificato dalla legge n. 2388/1952);
- 180 giorni per le categorie appartenenti al c.d. 2° Gruppo (categorie dal n. 15 al n. 22 di cui all’art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947, come modificato dalla legge n. 2388/1952).
Dal 1° gennaio 1993 al 31 luglio 1997, la riforma introdotta con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ha modificato il requisito dell'annualità di contribuzione in:
- 120 giorni per le categorie appartenenti al c.d. 1° Gruppo;
- 260 giorni per le categorie appartenenti al c.d. 2° Gruppo.
Dal 1° agosto 1997, a seguito delle novità sancite dal decreto legislativo n. 182/1997, che inquadra i lavoratori sulla base della natura del rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato e li distingue in tre gruppi, il requisito dell’annualità di contribuzione è così individuato:
- 120 giorni per coloro che prestano, a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (Gruppo A), fino al 30 giugno 2021; a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge n. 106/2021, a decorrere dal 1° luglio 2021, il requisito minimo per la maturazione dell’annualità contributiva è stato ridotto a 90 contributi giornalieri;
- 260 giorni per coloro che prestano, a tempo determinato, attività al di fuori delle ipotesi di cui al precedente punto (Gruppo B);
- 312 giorni per coloro che prestano attività a tempo indeterminato (Gruppo C).
Per maggiori approfondimenti è possibile consultare la Circolare n°163/2021, paragrafo 5.
DIRITTO A PENSIONE
Tenuto conto delle particolari annualità richieste nei vari periodi, per la maturazione del diritto a pensione occorre perfezionare due requisiti:
- l’anzianità assicurativa, ovvero l’arco temporale che deve trascorrere dal primo contributo versato o accreditato fino alla decorrenza della pensione (es. Pensione di vecchiaia: 20 anni dal primo contributo);
- il numero delle giornate che sono richieste per la copertura del periodo assicurativo preso in considerazione.
Nel caso in cui il lavoratore maturi il requisito di contribuzione prima di quello assicurativo, il diritto a pensione non si perfeziona fino al raggiungimento degli anni di assicurazione richiesti dalla legge.
Nel corso della vita lavorativa nel settore dello spettacolo, è possibile che un soggetto presti la propria attività con qualifiche differenti e che, pertanto, sia inquadrato in più gruppi. La legge disciplina le ipotesi di passaggio dell’assicurato tra diversi gruppi.
Nel caso di passaggio tra diversi gruppi, per la determinazione del numero complessivo di giornate accreditate, ai fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni, i contributi giornalieri rilevati nei vari gruppi di provenienza sono riproporzionati in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione.
Pertanto, ai fini del diritto alle prestazioni ed all’individuazione dell’età pensionabile gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria – quindi al gruppo - nella quale hanno acquisito una maggiore anzianità contributiva.
I requisiti contributivi, ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni, sono quindi individuabili in relazione ai vari periodi di assicurazione fatti valere sino al 31 dicembre 1992, dal 1° gennaio 1993 al 31 luglio 1997 e dal 1° agosto 1997 in poi.
Per i lavoratori appartenenti al Gruppo A è necessario, invece, distinguere le annualità contributive fatte valere fino al 31 dicembre 1992, quelle dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 2021 e quelle dal 1° luglio 2021 in poi a seguito.
I contributi giornalieri che dovessero risultare eccedenti le annualità richieste nei vari periodi, ai fini delle prestazioni ad esclusivo carico del Fondo, sono valutati, a copertura del requisito contributivo, dividendoli per l’annualità relativa al gruppo che sia risultato prevalente tra A, B o C nell’arco della carriera assicurativa.
Per maggiori approfondimenti si invita alla lettura della Circolare 83 del 20 maggio 2016, paragrafo da 1 a 1.2 e allegato n. 2.
LA CONTRIBUZIONE CONVENZIONALE
Al momento del pensionamento, ai fini del calcolo delle prestazioni in favore delle categorie di lavoratori iscritte al Fondo, dalla numero 1 alla numero 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, per le retribuzioni percepite a decorrere dal 1° gennaio 1997 superiori all’ex milione di lire, è consentito l’accredito di un numero di giorni di contribuzione fino ad un massimo di 8 giorni sulla base di determinate fasce di retribuzione giornaliera annualmente rivalutate.
L’accredito di tale contribuzione è su base annua entro la capienza di 312 giornate ed è utile sia per il diritto che per la misura della prestazione.
CONTRIBUZIONE D’UFFICIO
I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 ai sensi dell’articolo 3 del D.L.C.P.S. n. 708/1947, come modificato dalla legge n. 2388/1952, al momento del pensionamento hanno diritto, a determinate condizioni, all’accreditamento della contribuzione d’ufficio.
Per i periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1992 i contributi d’ufficio sono accreditati sino al numero massimo di 50 all’anno – in presenza nell’anno di almeno 50 contributi effettivi in costanza di lavoro o figurativi - e fino a raggiungere il limite di 240 contributi giornalieri annui, comprendendo, in quest’ultimo numero, oltre alla contribuzione ex-ENPALS, anche la contribuzione derivante al fondo in virtù delle disposizioni relative alla Convenzione INPS/ENPALS. e l’eventuale contribuzione figurativa.
Le condizioni per l’accredito sono:
- presenza nell’anno di almeno 50 contributi effettivi in costanza di lavoro o figurativi;
- retribuzione complessiva, rivalutata secondo i criteri previsti dai commi secondo e terzo dell’articolo 12 del citato D.P.R. n. 1420/1971, non superiore alla retribuzione che si ottiene moltiplicando per 300 l’importo relativo al limite massimo della 26° classe della tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
I contributi d’ufficio sono utili sia per il diritto che per la misura della prestazione previdenziale, salvo nei casi di seguito elencati per i quali non concorrono alla determinazione del diritto:
- pensione di vecchiaia anticipata ai ballerini e tersicorei;
- pensione di anzianità ai lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 nel testo modificato dalla legge n. 2388/1952;
- pensione di invalidità specifica.
I contributi d’ufficio accreditabili a partire dal 01/01/1993 in favore dei lavoratori del FPLS, ai sensi dell’art. 1, comma 15, del decreto legislativo n. 182/1997, spettano ai lavoratori del gruppo A come individuati dal D.M. 10 novembre 1997.
I contributi d’ufficio sono accreditati per un massimo di 10 anni, nel limite di 60 contributi all’anno e sino a concorrenza dei 120 contributi giornalieri previsti per il perfezionamento dell’annualità ex-ENPALS.
I contributi d’ufficio sono riconosciuti ai soli fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni alle seguenti condizioni:
- presenza nell’anno di almeno 60 contributi effettivi in costanza di lavoro o figurativi;
- retribuzione complessiva dell’anno non superiore a quattro volte l’importo del trattamento minimo in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria.
Per maggiori approfondimenti si può consultare la circolare n. 83/2016 – Parte I – paragrafi 3.2 e 3.3.
Le nuove disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021, in favore dei lavoratori iscritti al Fondo appartenenti al Gruppo A, per le domande di pensione aventi decorrenza non anteriore al 1° agosto 2021, hanno modificato il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni.
Pertanto, ai fini dell’accredito d’ufficio della contribuzione, per coloro che possono far valere annualmente almeno 45 contributi giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati nel Fondo, è accreditato, d'ufficio al momento del pensionamento, negli anni in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi quattro volte l'importo del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, un numero massimo di 45 contributi giornalieri, fino a concorrenza di 90 contributi giornalieri annui.
La nuova disposizione prevede, inoltre, ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, per i lavoratori inquadrati nel Gruppo A che non raggiungano il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni e che abbiano dichiarato, per il medesimo anno, una retribuzione globale derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo superiore a quattro volte l'importo del trattamento minimo annuale in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, l’accredito d'ufficio di un numero di contributi giornalieri fino a concorrenza del requisito dell'annualità di contribuzione dei 90 contributi giornalieri.
L’accredito riguarda i trattamenti di pensione con decorrenza dal 1° agosto 2021; i contributi d’ufficio sono riconosciuti ai soli fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni e le anzianità contributive interessate sono quelle maturate dal 1° luglio 2021.
Per maggiori approfondimenti si può consultare la circolare n. 163/2021 al paragrafo 4.
ULTERIORI MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI INQUADRATI NEL “GRUPPO A”
Il legislatore ha inoltre introdotto ulteriori misure previdenziali in favore dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo ed inquadrati nel Gruppo A, valide a partire dal 1° luglio 2021, per i trattamenti di pensione aventi decorrenza dal 1° agosto 2021. Queste misure sono illustrate nella circolare n° 163 del 29 ottobre 2021.
Per le domande di pensione aventi decorrenza non anteriore al 1° agosto 2021, il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con 90 contributi giornalieri.
Concorre, a tal fine, anche la eventuale contribuzione relativa ad attività di insegnamento o di formazione o di carattere promozionale, laddove detta attività sia svolta a tempo determinato da lavoratori appartenenti alle qualifiche professionali di cui al Gruppo A come individuate dal decreto ministeriale 15 marzo 2005 (paragrafi 3 a 4.1 della circolare 163/2021).Ai fini dell’accesso ai trattamenti di pensione di: vecchiaia, invalidità, superstiti, nonché delle pensioni anticipate, da liquidarsi a decorrere dal 1° agosto 2021, i 2/3 della contribuzione complessivamente richiesta per il perfezionamento del diritto deve riferirsi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel solo campo dello spettacolo.
Di conseguenza, la restante contribuzione necessaria di 1/3 potrà riferirsi anche a tutta la contribuzione figurativa, volontaria, d’ufficio o da riscatto. non correlato a periodi di attività lavorativa riconducibile al settore dello spettacolo, versata o accreditata alla data della domanda nel Fondo oppure nelle gestioni previdenziali dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e/o dei lavoratori agricoli autonomi (CD/CM) in virtù degli accordi vigenti tra la gestione ex ENPALS e tali gestioni previdenziali.
Restano esclusi dall’applicazione della disposizione dei 2/3 ed 1/3 della contribuzione necessaria per il diritto a pensione, gli iscritti al Fondo appartenenti al Gruppo Ballo – ballerini e tersicorei – per i quali le legge ha stabilito che la contribuzione utile ai fini della maturazione dei requisiti richiesti per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata in qualità di ballerino/tersicoreo (20 anni di assicurazione e di contribuzione nel Fondo) deve essere complessivamente riferita ad esclusiva attività lavorativa svolta nella specifica qualifica.
In proposito si ricorda che, la figura professionale del coreografo è stata, da parte dell’ex Enpals, formalmente ed espressamente ricondotta a quella del ballerino/tersicoreo con conseguente applicazione del medesimo regime previdenziale ed annoverata nel Gruppo Ballo insieme ai ballerini e tersicorei.
È altresì esclusa, dall’applicazione della disposizione, la pensione di invalidità specifica posto che, detto trattamento pensionistico è previsto per determinate categorie di lavoratori espressamente individuate dalla legge e la contribuzione deve risultare versata per lavoro svolto nella sola attività professionale abituale e prevalente per la quale è richiesto il riconoscimento dello stato invalidante e della relativa prestazione.
I lavoratori dello spettacolo inquadrati nel Gruppo A che abbiano maturato i requisiti pensionistici alla data del 30 giugno 2021, invece, accedono prestazioni con i requisiti previsti dalla normativa previgente.
Un’ulteriore disposizione è stata introdotta in favore dei lavoratori appartenenti alla categoria del Gruppo Attori cinematografici e audiovisivi i quali, al momento della liquidazione della prestazione, per ogni giornata di lavoro soggetta a contribuzione e riferita ad attività svolta in relazione all’appartenenza al Gruppo A, hanno diritto all’accredito di una giornata contributiva aggiuntiva, utile ai soli fini del diritto alle prestazioni pensionistiche, fino a concorrenza dei 90 contributi giornalieri richiesti per il perfezionamento dell’annualità minima prevista nel Fondo.
Per maggiori approfondimenti è consultabile la circolare n° 163 del 29 ottobre 2021, paragrafi da 3 a 4.1.