Dal 1° gennaio 2012 l’Ente Nazionale di Assistenza e di Previdenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS) è stato soppresso ed è confluito nell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) tra le forme previdenziali sostitutive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
(articolo 21 della legge 22 dicembre 2011, n° 214).
I lavoratori dello spettacolo sono iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 182/1997, in ragione dell’elencazione data dall’art. 3 del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 che, convenzionalmente, aveva suddiviso i lavoratori in due gruppi. Al 1° gruppo apparteneva il personale artistico e tecnico con rapporto di lavoro saltuario o a tempo determinato. Nel 2° gruppo erano inseriti i lavoratori dipendenti di imprese con qualifica operaia o impiegatizia, titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L’evoluzione della disciplina avvenuta nel corso del tempo ha determinato un ampliamento della platea delle categorie dei lavoratori iscrivibili al Fondo e la modifica dei requisiti di accesso e delle modalità di calcolo delle prestazioni pensionistiche.
A seguito dell’emanazione del decreto legislativo n. 182 del 1997, i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, vengono distinti in tre gruppi sulla base della natura del rapporto di lavoro contratto. (articolo 2, comma 1, decreto legislativo n. 182/997 – D.M. 10 novembre 1997).
Pertanto, a decorrere dal 1° agosto 1997, le categorie di lavoratori iscritti al Fondo sono ripartite nel modo che segue:
a) Un primo gruppo al quale appartengono coloro che prestano, a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
b) Un secondo gruppo al quale appartengono coloro che prestano, a tempo determinato, attività al di fuori delle ipotesi di cui al punto a);
c) Un terzo gruppo di lavoratori al quale appartengono coloro che prestano attività a tempo indeterminato.
Un elenco aggiornato delle categorie dei lavoratori iscritti al Fondo è consultabile all’Allegato 1 della Circolare n° 83 del 20 maggio 2016, come integrato dall’Allegato 1 della Circolare n° 155 del 20 ottobre 2021.